La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 92/2020 dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede l’applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte della condanna per reati relativi a condotte diverse sotto il profilo della colpa, dell’offensività e della pericolosità, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
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