Al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la conservazione del patrimonio stradale, il codice della strada(1), all’articolo 20(2), comma 1, stabilisce che sulle strade di tipo A)(3), B)(4), C)(5) e D)(6) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E)(7) ed F)(8) (9) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.
Il comma 2 dello stesso articolo 20 del codice della strada e l’articolo 29(10) del suo regolamento di esecuzione e di attuazione(11) (che richiama le disposizioni dell’articolo 26, commi 7 e 8(12), del citato regolamento e quelle degli articoli 16, comma 2(13), e 20, comma 2, del codice della strada), stabiliscono i luoghi ove non è consentito ubicare chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio…
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