In questi giorni abbiamo visto pubblicare numerosi titoli evocativi di chissà quale sensazionale approdo della Cassazione penale in materia di strumenti per la misurazione della velocità approvati e non omologati, sottoposti a sequestro penale che poi è stato confermato dai Giudici di Piazza Cavour.
In parte, la Cassazione ha rinviato a una nuova valutazione da parte del Tribunale del riesame affinché questo valuti con maggiore attenzione la documentazione depositata dalla difesa relativamente ad alcune delle vicende contestate e si pronunci sull’efficacia e sulla portata probatoria della stessa nella prospettiva della conferma, o meno, della tenuta dell’apparato argomentativo del provvedimento impositivo della misura cautelare del sequestro con riguardo alle contestazioni provvisorie dei reati di frode nelle pubbliche forniture e falso per induzione, sia sotto il profilo soggettivo si per quanto riguarda quello oggettivo. Già da questa anticipazione che si basa sull’argomentazione conclusiva della decisione appare evidente che i titoli e i primi commenti spesso non colgono nel segno, in quanto si tratta di una sentenza che non ha giudicato affatto la legittimità dell’impiego degli strumenti approvati, ma ha in parte confermato i sequestri di alcune apparecchiatura sulla base del fumus delicti prospettato dal Tribunale del riesame in relazione ai reati di frode in pubbliche forniture e falso per induzione, trattandosi della contestazione di una fornitura diversa da quella prospettata in sede contrattuale.
In verità tutta la vicenda ha dell’incredibile e se è vera una cosa, non fa altro che alimentare sterili polemiche sul nulla, salvo si voglia sostenere che le approvazioni ministeriali sono state rilasciate in violazione delle norme regolamentari. Inoltre, i soggetti danneggiati in questa vicenda non sono gli utenti della strada, bensì le pubbliche amministrazioni alle quali sarebbero state fornite apparecchiatura approvate, in luogo di quelle omologate.
Veniamo ai fatti. La sentenza n. 10365 del 14 marzo 2025 della Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, si è occupata delle misure cautelari reali in relazione alle ipotesi di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e falso per induzione di pubblici ufficiali (artt. 48, 110, 479 c.p.), in un contesto in cui un gruppo di apparecchiature per il rilevamento automatico della velocità, dichiarate “omologate”, sarebbe stato in realtà soltanto “approvato” dal Ministero competente.
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Velox e controlli su strada
Oggi gran parte delle violazioni in materia di circolazione stradale viene accertata con strumenti elettronici che, di fatto, si sostituiscono all’operatore su strada. Sul piano normativo il legislatore è intervenuto costantemente sul tema, ma in modo spesso non coerente.Da un lato ha ampliato i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, attraverso l’impiego di strumenti debitamente approvati; dall’altro ha introdotto una serie di adempimenti e limitazioni, in particolare per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, che hanno reso estremamente difficoltosa l’attività degli organi di polizia e delle amministrazioni locali.Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulle verifiche della taratura, alla quale hanno fatto seguito il D.M. n. 282/2017 e la Direttiva Minniti, siamo giunti alla questione della omologazione dei dispositivi di controllo della velocità (ordinanza Cassazione n. 10505/2024) ed al nuovo Decreto MIT 11.4.2024 (G.U. n. 123 del 28.5.2024) emanato in attuazione dell’articolo 25 della Legge n. 120/2010.Il quadro che ne deriva è caratterizzato da incertezza operativa e incomprensioni procedurali, interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali talvolta difformi tra loro e che, anche per questo, sono la causa dell’insorgere di un contenzioso sempre più intenso e complesso.Questa guida offre un’attenta analisi dell’evoluzione normativa e dei principi generali che regolano l’accertamento e la contestazione delle violazioni mediante i dispositivi tecnologici a disposizione delle Polizie locali, per poi passare all’esame dei singoli casi, alla luce della più affermata giurisprudenza e della prassi ministeriale, mettendo in luce ogni criticità e proponendo le soluzioni più adeguate ai singoli casi.Massimo AncillottiGià comandante di PL laureato in giurisprudenza e avvocato. Autore e coautore di libri e pubblicazioni su CdS, polizia giudiziaria e altre materie di competenza della polizia locale.Giuseppe CarmagniniResponsabile dell’ufficio Contenzioso e supporto giuridico per la PL del Comune di Prato. Autore di libri, monografie, approfondimenti sul CdS, è docente accreditato presso molte scuole regionali.
Massimo Ancillotti, Giuseppe Carmagnini | Maggioli Editore 2025
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