Area pedonale e divieto assoluto di circolazione

Si chiedere se risulta possibile istituire un’area pedonale limitando l’accesso solo ai mezzi in servizio di emergenza

16 Febbraio 2023
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IL CASO

Si chiedere se risulta possibile istituire un’area pedonale limitando l’accesso solo ai mezzi in servizio di emergenza (Forze di Polizia e mezzi di soccorso pubblico); quindi, escludendo velocipedi e veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie. Il tratto è di circa 200 metri e si attiverebbero soluzioni idonee per i veicoli dei disabili.

Nelle aree pedonali, giusta lettura dell’articolo 3 del codice della strada, i veicoli al servizio delle persone disabili possono circolare, salvo espresso divieto adeguatamente motivato.

Nelle zone a traffico limitato i veicoli al servizio delle persone disabili, anche se non rientrano espressamente nelle categorie ammesse alla circolazione (es. residenti), possono circolare, in applicazione dell’articolo 11 del D.P.R. 503/1996:

La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

Quanto alla sosta, il medesimo articolo 11 citato dispone che alle persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.

L’uso dell’indicativo presente assume, come avviene nelle norme, carattere imperativo, per cui, si ritiene sia possibile motivare un divieto di sosta esteso anche ai veicoli al servizio delle persone disabili solo nel caso in cui nell’orario in cui vige l’area pedonale urbana la circolazione sia interdetta a qualsiasi categoria di veicoli (ma tale divieto in deroga all’articolo 3 del codice della strada, seppure ammesso, deve essere ben motivato), anche, ad esempio, a quelli che devono effettuare il carico e lo scarico di cose.

Appare evidente, d’altronde, che impedire la sosta ai veicoli al servizio delle persone disabili corrisponde, in molti casi, a impedire a queste persone lo svolgimento di qualsiasi attività all’interno dell’area interdetta, tenuto conto della loro capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o addirittura impedita, a causa della quale il veicolo resta l’unico mezzo di locomozione per raggiungere il luogo dove si devono recare.

Se, oltre a specifiche motivazioni poste a fondamento della scelta, ben argomentate e ragionevoli, la circolazione è vietata a qualsiasi tipologia di veicolo e sono state adottate soluzioni alternative per limitare al minimo il disagio creato dal divieto di circolazione, tenuto anche conto dell’area ridotta che sarebbe interessata dal provvedimento, si può ritenere sostenibile la scelta che codesta amministrazione intende effettuare.

 

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