Art. 120 C.d.s.: nulla osta per il conseguimento di una nuova patente

T.A.R. Sicilia, Catania, 27/4/2018, n. 871: venuta meno la misura di prevenzione deve essere rilasciato il nulla osta anche senza riabilitazione

12 Luglio 2018
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Il TAR di Catania ha accolto il ricorso per l’annullamento di un provvedimento della Prefettura di Catania con cui veniva negato ad un cittadino di Acireale privo di patente da quattro anni (in passato sottoposto a misura di prevenzione) il nulla osta al conseguimento di una nuova patente.

Secondo la Prefettura di Catania sarebbe necessario ottenere la riabilitazione prima di poter chiedere il nuovo documento alla guida, attraverso la complessa procedura prevista dal codice di procedura penale.

Il TAR di Catania ha ribadito il recentissimo orientamento giurisprudenziale secondo cui una volta venuta meno la misura di prevenzione, al cittadino deve essere rilasciato il nulla osta per la nuova patente di guida senza che possa essere richiesto alcun provvedimento riabilitativo (la cui richiesta dovrebbe essere fatta decorsi tre anni) in mancanza di un collegamento normativo tra l’art. 120 c. 2 e 3 del C.d.S. e l’istituto penalistico della riabilitazione.

Il TAR di Catania, in accoglimento del ricorso proposto dall’imputato, ha quindi annullato il provvedimento prefettizio ritenendolo illegittimo.
Il ricorrente, pertanto, potrà conseguire la patente in precedenza revocata senza dover introdurre nessun procedimento riabilitativo.

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