Articolo 217 – Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione
COMMENTO
Nell’ipotesi in cui il codice preveda la sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L’agente accertatore rilascia un permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia, indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
L’organo, che ha ritirato la carta di circolazione, la invia, nel termine di cinque giorni, all’Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ex M.C.T.C.) che, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo in cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe apportare.
L’ordinanza è notificata all’interessato, e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del primo comma dell’articolo in commento.
Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell’Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Ufficio provinciale della motorizzazione).
Va segnalata l’anomalia dei mezzi di gravame previsti nei confronti della sanzione accessoria in commento. È anomalo infatti che si possa ricorrere alla autorità prefettizia contro un provvedimento emanato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, in quanto si verrebbe a creare un caso di ricorso atipico improprio; è particolare la metodologia scelta dal legislatore per attivare la tutela giurisdizionale: essa transita dal provvedimento confermativo con cui il prefetto, ritenuta valida l’ordinanza adottata dall’Ufficio provinciale della motorizzazione, applica formalmente la sanzione accessoria in parola.
Avverso quest’ultimo provvedimento si apre poi la tutela giurisdizionale di cui all’art. 205. Una forma di tutela che debba passare obbligatoriamente da un ricorso amministrativo, come dimostrato dalla giurisprudenza formatasi fin dalla metà degli anni novanta del secolo scorso, esprime con qualche sicurezza non poche lacune di legittimità costituzionale (colmate indirettamente dalla previsione del D.Lgs. n. 150/2011 che ritiene sempre esteso il ricorso contro la sanzione principale anche alla sanzione accessoria).
La circostanza che non si sia mai arrivati, insubiecta materia, a discutere della legittimità del percorso di tutela voluto dal legislatore nella norma in commento, è probabilmente dovuta alla scarsa casistica di sanzioni accessorie di tal fatta, in quanto non è molto frequente nel codice il riscontro di norme che prevedano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione.
In conclusione va evidenziato che, sovente, viene generata confusione tra la sanzione accessoria del ritiro del documento di circolazione e la modalità di esecuzione della sanzione accessoria in commento che si effettua prevalentemente tramite ritiro su strada. Vale la pena di sottolineare, pur nella ovvietà del contesto, che si tratta di una mera omonimia che non deve porre in relazione la tipica sanzione prevista dall’art. 216 con quella che è una delle forme di esecuzione di una differente sanzione.
GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO
Cass. civ., sez. un., 5 luglio 2011, n. 14657
Il giudizio risarcitorio avente ad oggetto il danno da illegittima sospensione della carta di circolazione di un autoveicolo è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario anche quando si sia consumata la facoltà di proporre opposizione alla sanzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto la sanzione accessoria che costituisce il presupposto di tale azione risarcitoria non può essere assimilata ad un provvedimento amministrativo in senso proprio, essendo l’espressione di un potere punitivo che incide direttamente nella sfera dei diritti soggettivi del privato ed esorbita dall’alveo della potestà discrezionale della pubblica amministrazione.
Cass. pen., sez. IV, 11 ottobre 1999, n. 3067
In tema di guida senza il documento di circolazione, i comportamenti considerati rispettivamente dagli artt. 216 e 217 codice della strada sono diversi tra loro, avendo il primo quale presupposto il mero ritiro del documento laddove nel secondo caso al ritiro si aggiunge un formale provvedimento di sospensione per un periodo determinato; in relazione a tale differenza si giustifica il differente trattamento sanzionatorio che solo nel secondo caso prevede la sospensione della patente di guida.
Cass. civ., sez. I, 18 agosto 1997, n. 7666
Destinatari delle sanzioni amministrative accessorie sono anche i soggetti obbligati in solido a norma dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981. Il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa risponde delle correlate sanzioni (principale e accessoria) se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, così come dispone il citato art. 6, comma 1 e l’art. 196 del D.Lgs. n. 285 del 1992. Diversamente, non è ammessa la prova liberatoria nel caso in cui l’obbligato in solido sia chiamato a rispondere della violazione, non solo in quanto proprietario del veicolo, ma anche quale datore di lavoro del conducente, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3, della L. n. 689 del 1981. (Principio affermato in tema di sospensione della carta di circolazione).
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