Art. 27 C.d.S: non esigibile il canone concessorio non ricognitorio se non è preclusa la fruizione generale della sede stradale

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza 4130/2016, evidenzia come le ipotesi di utilizzo del sottosuolo della sede stradale che non ne impediscono o limitano in alcun modo la fruizione escludono la legittimità dell’esigibilità di un eventuale canone concessorio non ricognitorio introdotto dall’Amministrazione, ai sensi dell’ art. 27 C.d.S.

 

25 Ottobre 2016
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Il Consiglio di Stato, nell’annullare il ricorso dell’Amministrazione che esigeva da una società il pagamento del canone concessorio non ricognitorio per la concessione per attraversamento ed uso della sede stradale, richiama il fatto che “il Codice della strada abbia operato un espresso richiamo alla sola sede stradale depone nel senso che l’imposizione di un canone non ricognitorio a fronte dell’uso singolare della risorsa stradale è legittima solo se consegue a una limitazione o modulazione delle possibilità del suo tipico utilizzo; ma non anche a fronte di tipologie e modalità di utilizzo (quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati) che non ne precludono ordinariamente la generale fruizione”.

Il caso
Con ricorso notificato il 4 aprile 2013, una società ha impugnato l’avviso di pagamento relativo alla “Concessione per attraversamento ed uso della sede stradale” con cui un Comune  le chiedeva una somma a titolo di canone concessorio non ricognitorio per l’anno 2008 nonché il Regolamento per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio, approvato dal Consiglio comunale. Con motivi aggiunti la società ha impugnato la nota del 21.12.2013 recante la richiesta di pagamento del canone concessorio non ricognitorio per l’anno 2009. Nei motivi d’impugnazione la società deduceva la violazione dell’art. 27 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada) nonché l’irragionevolezza della disciplina regolamentare non coordinata con quelle relative alla Tosap e alla Cosap. In seguito il Comune si costituiva il comune di Bresso instando per l’infondatezza del ricorso. Il TAR Lombardia dichiarava il difetto di giurisdizione sulle domande d’annullamento delle note contenenti gli avvisi di pagamento in quanto devolute alla giurisdizione civile, e, ritenendo la giurisdizione amministrativa sull’impugnazione del Regolamento, accoglieva il gravame annullandolo. L’ente appella la sentenza e la società resiste.

Il Consiglio di Stato respinge l’appello perché: “In definitiva  le ipotesi di utilizzo del sottosuolo della sede stradale che – come nel caso in esame – non impediscano o limitino in alcun modo la fruizione della sede estradale, escludono la legittimità dell’esigibilità di un canone ricognitori”.
Leggi la Sentenza del Consiglio di Stato 6.10.2016 n. 4130

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