Il caso
Con ricorso notificato il 4 aprile 2013, una società ha impugnato l’avviso di pagamento relativo alla “Concessione per attraversamento ed uso della sede stradale” con cui un Comune le chiedeva una somma a titolo di canone concessorio non ricognitorio per l’anno 2008 nonché il Regolamento per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio, approvato dal Consiglio comunale. Con motivi aggiunti la società ha impugnato la nota del 21.12.2013 recante la richiesta di pagamento del canone concessorio non ricognitorio per l’anno 2009. Nei motivi d’impugnazione la società deduceva la violazione dell’art. 27 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada) nonché l’irragionevolezza della disciplina regolamentare non coordinata con quelle relative alla Tosap e alla Cosap. In seguito il Comune si costituiva il comune di Bresso instando per l’infondatezza del ricorso. Il TAR Lombardia dichiarava il difetto di giurisdizione sulle domande d’annullamento delle note contenenti gli avvisi di pagamento in quanto devolute alla giurisdizione civile, e, ritenendo la giurisdizione amministrativa sull’impugnazione del Regolamento, accoglieva il gravame annullandolo. L’ente appella la sentenza e la società resiste.
Il Consiglio di Stato respinge l’appello perché: “In definitiva le ipotesi di utilizzo del sottosuolo della sede stradale che – come nel caso in esame – non impediscano o limitino in alcun modo la fruizione della sede estradale, escludono la legittimità dell’esigibilità di un canone ricognitori”.
Leggi la Sentenza del Consiglio di Stato 6.10.2016 n. 4130
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