Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Precisazioni sull’Art. 521-bis C.P.C.

Il Ministero dell’Interno, con Circolare 30.1.2017, precisa alcune indicazioni circa le disposizioni operative per gli organi di polizia che rinvengano veicoli sottoposti a pignoramento: in particolare, il ritiro della carta di circolazione e dei documenti di proprietà non comporta l’applicazione del fermo amministrativo del veicolo

13 Marzo 2017
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Con Circolare prot.300/A/756/17/101/20/21/4 del 31.1.2017 avente ad oggetto “Art. 521bis c.p.c. – Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Precisazioni”, il Ministero dell’interno fornisce alcune necessarie precisazioni sul contenuto della circolare n. 300/A/55021161101l20/2114 del 8.8.2016 con la quale erano state dettate disposizioni operative per l’ipotesi di rinvenimento di veicoli sottoposti a pignoramento.

Cosa prevede il nuovo testo dell’art. 521-bis CPC?

Il Ministero innanzitutto ricorda che:

” Il nuovo testo del comma 4 dell’art. 521bis cpc, accanto all’ipotesi di accertamento della circolazione, ha previsto che gli organi di polizia si attivino anche nel caso in cui il veicolo sia da questi “comunque rinvenuto”, sostanzialmente confermando quanto indicato nella circolare fu riferimento al concetto di circolazione, che si era ritenuto di estendere anche all’ipotesi di veicoli fermi o in sosta sulla strada. A tal proposito, si ritiene che l’inciso risolva qualsiasi residuo dubbio sorto in merito sotto la vigenza della precedente generica formulazione: se il legislatore avesse inteso estendere l’ambito di operatività degli organi di polizia, lo avrebbe fatto espressamente approfittando della modifica apportata”

DI fatto, la modifica consente di consegnare il veicolo sottoposto a pignoramento all’Istituto Vendite Giudiziarie ·’più vicino” al luogo in cui è stato rinvenuto.

Rinvenimento di veicolo gravato da pignoramento: cosa fare?

Secondo le indicazione del Ministero, qualora gli organi di polizia rinvengano in qualunque modo un veicolo sul quale grava un pignoramento, dovranno procedere in questo modo:

  1. verificare che siano trascorsi dieci giorni dalla notificazione dell’atto al debitore
  2. in caso affermativo procedere a ritirare la carta di circolazione ed il certificato di proprietà
  3. consegnare il veicolo all’Istituto Vendite Giudiziarie più vicino che, da quel momento, assumerà la custodia del bene.

In particolare, il ritiro della carta di circolazione e dei documenti di proprietà non comporta l’applicazione del fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell’art. 214 C.d.S. Pertanto, il riferimento ad esso contenuto nella circolare indicata in premessa non è da intendersi in senso tecnico.

Quali documenti redigere all’atto dell’accertamento?

Ne consegue che gli operatori, all’atto dell’accertamento, dovranno redigere verbale di rinvenimento e recupero del veicolo, nonché di affidamento in custodia alI’I.V.G. competente che si prenderà in carico il veicolo secondo le modalità già precedentemente concordate a livello locale.

 

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