ARTICOLO C.d.S.
Art. 75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
COMMENTO
Se i primi articoli del capo III del titolo III sono dedicati ai presupposti per la nascita giuridica del veicolo, con l’art. 75 si apre la sequenza dello sviluppo procedurale per la verifica dei citati presupposti, utili a pervenire alla definitiva immatricolazione. L’articolo in commento si limita a sancire che, per essere ammessi alla circolazione,
ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e rimorchi devono scontare la verifica dei presupposti individuati agli artt. 71 e 74 del codice della strada. La procedura presuppone che l’accertamento venga compiuto da parte della Direzione generale del D.T.T. e che venga differenziata per esigenza di economia di mezzi, a seconda che il veicolo sia destinato alla produzione in serie oppure debba rimanere esemplare unico.
Per ovvie ragioni è prevalente nella pratica la omologazione dei prototipi provenienti dalle case costruttrici che intendano commercializzare una serie di siffatti veicoli.
Omologato il prototipo, attraverso il rilascio di apposito certificato, viene aperta la strada alla casa costruttrice per poter procedere, secondo quanto meglio disciplinato al successivo art. 76, alla produzione di una dichiarazione di conformità al prototipo omologato.
Tanto premesso, si perverrà all’immatricolazione del veicolo (salvo quanto ulteriormente specificato nel commento all’art. 76), quando il costruttore presenti o il certificato di omologazione o la dichiarazione di conformità.
Importante tener conto della validità delle omologazioni totali o parziali rilasciate da uno Stato estero.
Queste hanno piena valenza solo a condizione di reciprocità e nel rispetto delle normative e degli accordi
internazionali.
Per quanto possa sembrare anomalo poi è prevista dalla legge la possibilità di omologare il solo telaio del veicolo, con conseguenza che, nel momento in cui vi si sovrapponga una carrozzeria, questi debba essere
nuovamente omologato nel suo complesso.
GIURISPRUDENZA
Cons. Stato, sez. VI, 14 aprile 2008, n. 1583
Non essendo consentito ad una società di capitali lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, la stessa non può conseguire l’immatricolazione dell’autovettura per il medesimo servizio, e ciò a prescindere dai contenuti dell’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione previsti dall’art. 75 del D.Lgs. n. 285/1992. Poiché una società di capitali non può svolgere il servizio di noleggio con conducente, si deve ritenere che alla stessa non sia comunque consentito conseguire l’immatricolazione di un’autovettura per il medesimo servizio, essendo irrilevante, a tal proposito la circostanza che l’autorizzazione sia stata o meno rilasciata dal comune competente.
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