In via generale la regola principale da seguire è quella del cumulo materiale, secondo cui si applicano tante sanzioni quante sono le violazioni commesse, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge. A livello normativo l’unica deroga contenuta nel codice della strada è contenuta nell’articolo 198 che rappresenta proiezione specialistica degli omologhi contenuti dell’articolo 8 della legge 689/81.
La norma è chiara e ben nota a tutti gli operatori del settore: salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diversa disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Tale deroga non opera, tornandosi così al rigido cumulo materiale, se le violazioni sono commesse nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato.
E’ evidente, quindi, che nell’ambito della tematica dell’illecito amministrativo non è stata replicata una norma simile a quella del reato continuato di cui all’articolo 81, comma 2, del codice penale secondo cui soggiace alla stessa pena di cui sopra anche chi, pur con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o diverse disposizioni di legge.
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