Ed anche per la sanzione della decurtazione punti sulla patente, si procederà ad aritmetica sommatoria ove non ricorrano i presupposti per l’applicazione derogatoria espressamente prevista dall’articolo 126-bis codice della strada.(1)
In termini operativi, quindi, non c’è molto da fare. L’agente verbalizzante deve unicamente redigere tanti verbali quante sono le violazioni riscontrate, potendo, ovviamente, dar conto di tutte le violazioni all’interno dello stesso verbale di contestazione. Sarà cura e dovere dell’interessato verificare se sussistono le condizioni di unicità od omissione a fondamento di una eventuale richiesta al prefetto.
Problemi non irrilevanti pone anche l’individuazione della somma su cui attivare la moltiplicazione fino al triplo. Sul punto provò, con scarsa fortuna, a prendere posizione il Ministero dell’Interno con circolare M/2413 del 6 novembre 1997, suggerendo, non senza incertezze, di recepire gli orientamenti esegetici maturati, nella giurisprudenza penale, in relazione alla analoga fattispecie del concorso formale di reati. In tal senso si sosteneva, allora, che il criterio sul quale fondare la determinazione della violazione più grave andava individuato avendo riguardo alla pena prevista in astratto dalla legge per ciascun reato, di tal che la violazione più grave doveva essere individuata in quella prevista più severamente.
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