Articolo 23 Codice della Strada. Pubblicità sulle strade e sui veicoli – a cura di C. Lo Iacono

20 Novembre 2014
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Ipotesi operativa

L’organo di polizia accerta l’installazione di un mezzo pubblicitario abusivo in un’isola spartitraffico posta su un’intersezione. Informa subito l’ente proprietario della strada che esegue l’immediata rimozione dell’impianto e trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Riferimenti normativi

­    Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” – Articolo 23 (Pubblicità sulle strade e sui veicoli).

­    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” – Articoli 47 (Definizione dei mezzi pubblicitari), 48 (Dimensioni), 49 (Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari), 50 (Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi), 51 (Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza), 52 (Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio), 53 (Autorizzazioni), 54 (Obblighi del titolare dell’autorizzazione), 55 (Targhette di identificazione), 56 (Vigilanza), 57 (Pubblicità sui veicoli), 58 (Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all’entra in vigore del Codice) e 59 (Pubblicità fonica).

­    Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) – Articolo 62 (Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari).

­    Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) – Articoli 49 (Manifesti e cartelli pubblicitari) e 153 (Beni del demanio culturale).

Scheda della violazione

­    illecito: installava un mezzo pubblicitario su isola spartitraffico posta su un’intersezione, benché vietato;

­    norma violata: articolo 23, comma 1, del codice della strada;

­    sanzione pecuniaria: da euro 419,00 a euro 1.682,00 – articolo 23, comma 11, del codice della strada;

­    pagamento in misura ridotta: euro 419,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, ovvero euro 293,30 entro 5 giorni dalla contestazione o notifica della violazione (-30%) – articoli 23, comma 11, e 202, comma 1, del codice della strada;

­    sanzione accessoria: nessuna. E’ prevista dallo stesso articolo 23 una procedura ripristinatoria speciale che deroga a quella stabilita in via ordinaria dall’articolo 211 del codice della strada;

­    decurtazione punti dalla patente: 0;

­    devoluzione dei proventi: all’ente di appartenenza dell’agente accertatore – articolo 202, comma 1, del codice della strada;

­    autorità competente per il ricorso: prefetto o giudice di pace – articoli 203 e 204-bis del codice della strada.

Nozioni e osservazioni

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la conservazione del patrimonio stradale, il codice della strada, all’articolo 23, e il suo regolamento di esecuzione e di attuazione, negli articoli dal 47 al 59, prevedono specifiche norme per la regolamentazione delle varie forme di pubblicità sulle strade o in vista di esse. Il concetto di pubblicità è molto ampio e riguarda anche l’attività svolta a mezzo di veicoli, oltre che quella realizzata tramite installazione di manifesti, locandine, striscioni, ecc.; è quindi necessario prendere in considerazione le principali definizioni dei mezzi pubblicitari, con la precisazione che l’elenco non ha carattere esaustivo.

–         Insegna di esercizio:Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

–         Preinsegna: Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

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