Nello specifico si cerca di dare una corretta interpretazione al concetto di “giornata lavorativa” ma qui il dipartimento annaspa rispondendo che “la norma non specifica cosa debba intendersi per giornate non lavorative e, cioè, se debba farsi riferimento ad un concetto di tipo solo oggettivo o anche di tipo soggettivo, vale a dire riferito pure alla particolare situazione del dipendente interessato”. In pratica il Dipartimento Funzione Pubblica, finchè si tratta di pubblici dipendenti con orari “tradizionali” non ha difficoltà ad individuare il giorno non lavorativo nel festivo oppure, nell’ipotesi di orario articolato su cinque giorni, nel sabato e festivi. Quando invece si tratta di definire il giorno non lavorativo per quello che nella circolare viene definite “personale della Polizia civile” allora iniziano le difficoltà. Dato per scontato che per “polizia civile” il dipartimento non intendesse il corpo di polizia della Repubblica di San Marino, potrebbe intendersi che, quando precisa che è applicabile anche a questa polizia “il nuovo comma 5 dell’art. 55-septies”, si riferisca alla polizia locale, oppure a tutte le forse di polizia (poco importa se statali o locali) ad ordinamento civile.
La circolare precisa pertanto che “la giornata lavorativa va individuata non solo in riferimento alle giornate festive e alla domenica, che di regola sono dedicate al riposo, ma anche all’articolazione del turno cui ciascun dipendente è assegnato, nonché alle giornate di permesso o ferie concesse.” Per farla breve, se da ordine di servizio, poniamo un esempio, il giovedì è individuato come giorno di riposo per un agente di polizia locale, e questi prende malattia il giorno immediatamente prima o dopo, allora la norma impone la visita fiscale in quanto “il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”.
La circolare ricorda poi che, al di fuori del caso appena visto, “le pubbliche Amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo”.
Conclude poi precisando che “all’assenza dovuta all’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (fermo restando che il dipendente potrà fruire di permessi o ferie anche in relazione alla durata della visita della prestazione o dell’esame), ad avviso dello scrivente, con la novella, anche in un’ottica di semplificazione, è stato modificato il regime del giustificativo, cosicché, al fine dell’imputazione dell’assenza a malattia, sarà sufficiente che il dipendente produca l’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto.”
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