La III sez. pen. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10917 del 1 aprile 2020, ha riaffermato il principio secondo il quale il reato di cui all’art. 20, comma 13, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che punisce le false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni circa l’esistenza dei requisiti e presupposti per il rilascio del permesso di costruire, ha un ambito applicativo che si sovrappone interamente alla fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), di cui assorbe il disvalore, e si consuma quando oggetto di asseverazione non siano esclusivamente fatti che cadono sotto la percezione materiale dell’autore della dichiarazione, ma anche giudizi.
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