Stupefacenti: l’assunzione antecedente al sinistro giustifica la richiesta di revisione della patente ex art. 128 C.d.S.

Il TAR del Veneto, con sentenza 1265/2016, afferma che l’evidenza di assunzione di sostanze stupefacenti, in particolare se può configurarsi nel quadro di una tossicodipendenza o di un consumo abituale, giustifica la richiesta di revisione della patente.

Marco Vitali 19 Dicembre 2016
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In caso di sinistro stradale, di fronte a dichiarazione di precedente uso di sostanze stupefacenti che sollevi dubbi circa la permanenza dei requisiti psicofisici per il mantenimento della patente di guida, è possibile adottare, ai sensi dell’art. 128 Codice della Strada, il provvedimento di revisione della patente di guida. Questo anche quando non sia attribuibile al conducente una condizione di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope al momento del sinistro.

Il caso

Nel caso in questione l’imputato ha perso il controllo dell’auto durante un sorpasso, uscendo di conseguenza dalla carreggiata. All’arrivo delle autorità ha dichiarato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti nelle ore precedenti all’incidente. Tale assunzione è stata confermata anche dagli esami tossicologici. Secondo i giudici queste dichiarazioni, valutate insieme a precedenti di guida in stato di ebbrezza, hanno sollevato ragionevoli “dubbi circa la permanenza in capo alla S.V. dei requisiti psicofisici per il mantenimento della patente di guida”.

Tanto basta per giustificare la richiesta di revisione della patente, stando a quanto si legge nella sentenza.

Consulta la sentenza TAR Veneto, sez. III, n. 1265/16

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