La persona che si ritiene offesa, sino a quando non è proposta querela (si esclude questa possibilità con la procedibilità d’ufficio), può esporre i fatti all’ autorità di pubblica sicurezza richiedendo al Questore di procedere con l’ ammonimento nei confronti dell’ autore di tale condotta. La richiesta viene trasmessa dall’ autorità di pubblica sicurezza senza ritardo al Questore, che se lo ritiene necessario assume sommarie informazioni dalle sezioni investigative e dalle persone informate sui fatti. Ove ritenga fondata l’ istanza procede con l’ ammonire oralmente il soggetto verso il quale è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale, di cui copia verrà rilasciata al richiedente ed all’ ammonito. Nel caso in cui il soggetto ammonito continui a molestare la sua vittima, si procede d’ufficio.
Tecnicamente l’ ammonimento non può essere ritirato dalla persona offesa, poiché non è lei che lo ha presentato, ma è un provvedimento emanato direttamente dal Questore. L’ ammonimento, anche se rispettato, rimane agli atti di Polizia. La sua mancata cancellazione non compromette la fedina penale del soggetto ammonito.
In sintesi: ottemperando all’ ammonimento, mantenendo un comportamento conforme alla legge, non vi saranno mai conseguenze per l’ ammonito.
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