Rispetto a quanto contenuto nell’art. 255, l’articolo in esame punisce l’abbandono o il deposito di rifiuti oppure l’immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee, commesso da titolari di imprese o enti, con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; mentre se siamo in presenza di rifiuti pericolosi si applica la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.
Per il titolare di impresa o ente, che risponde del delitto di abbandono di rifiuti, non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell’attività ma anche colui che eserciti di fatto l’attività imprenditoriale inquinante.
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