Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (II parte)

Articolo di Osvaldo Busi

19 Maggio 2020
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Il reato di gestione illecita di rifiuti si applica anche al caso di un trasporto di rifiuti diversi da quelli autorizzati, in quanto in tal caso necessita una specifica autorizzazione, valevole solo per quella particolare tipologia di rifiuti indicata nell’autorizzazione.

Il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione è un reato c.d. istantaneo in quanto si perfeziona nel momento in cui si verifica la condotta illecita. Esso, inoltre, si configura anche in presenza di una condotta occasionale, a differenza di quanto previsto dal reato di cui all’art. 260 del D.lgs. n. 152/2006 che sanziona la continuità dell’attività illecita.
Per i reati previsti dal primo comma dell’articolo in commento si applica il disposto dell’art. 260-ter, ultimo comma, il quale dispone che “il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’articolo 256”.

Pertanto, nel caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi non consegue obbligatoriamente la confisca, così come è sempre obbligatoria la confisca in caso di accertamento delle violazioni di cui all’art. 256, primo comma, ossia per ogni altra forma di gestione dei rifiuti, sia essa raccolta, smaltimento, ecc.

Ricordiamo, altresì, che l’art. 259, comma 2, prevede la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti; confisca del mezzo, precedentemente sottoposto a sequestro, che permane anche nel caso in cui il titolare abbia ottenuto, successivamente, l’autorizzazione, ciò in funzione della natura general-preventiva e dissuasiva attribuita dal legislatore alla confisca stessa.

 

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