Il caso: un ricorso a una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale
Viene esposto ricorso ad una condanna ai sensi dell’art. 341-bis del Codice Penale (“oltraggio a pubblico ufficiale“): secondo la difesa l’offeso, ausiliario del traffico, mancherebbe della qualifica di pubblico ufficiale. Inoltre non ci sarebbe la prova circa la presenza di più persone al momento dell’offesa, requisito necessario all’integrazione del reato.
Quando l’ausiliare del traffico è un pubblico ufficiale
L’attribuzione al cosiddetto ausiliario del traffico della qualità di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio, deve essere intesa in un rapporto di stretta connessione con l’attività per legge indicata come di competenza del primo.
- A questo link l’approfondimento di M. Ancillotti “Ausiliari del traffico e competenze”
Qualora l’ausiliare del traffico si trovi ad esercitare le funzioni, di sua competenza, di accertamento e di contestazione delle violazioni al Codice della Strada nelle aree oggetto di concessione all’impresa, da cui il primo dipenda, di gestione dei parcheggi e delle zone immediatamente limitrofe, egli assume, in particolare, la veste di pubblico ufficiale nella finalità certificativa ed autoritativa dei poteri esercitati per potestà riconosciutagli per legge (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191171; ripresa, tra le altre, quanto all’indicata affermazione di principio, da: Sez. 6, n. 28412 del 08/03/2013, Nogherotto, Rv. 255606).
I requisiti per l’integrazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale
Di conseguenza commette il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 341-bis Codice Penale chi offende ed il prestigio dell’ausiliario del traffico, mentre questi compie un atto rientrante nella competenza per legge attribuitagli, espressiva di potestà certificativa e di contestazione, ed a causa e nell’esercizio delle sue funzioni, in un luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone.
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