G. è stato accusato di avere colposamente impegnato l’area del passaggio a livello della linea ferroviaria (omissis) con il proprio autoarticolato senza assicurarsi di riuscire a transitarvi prima che le sbarre si abbassassero. Il meccanismo causale inescato da G. determina la morte di F.G. , che, fermatosi con il proprio mezzo a detto passaggio a livello ed entrato a piedi nella relativa area con l’intento di aiutarlo, veniva travolto ed ucciso a seguito dell’urto del treno Intercity (omissis) contro il semirimorchio dell’autoarticolato dietro al quale si trovava.
Sono molteplici i motivi di ricorso presentati dall’imputato e dettagliatamente analizzati dalla Suprema Corte.
Prendendo in considerazione l’accusa di omicidio colposo in capo a G. per aver indirettamente causato la morte del suo soccoritore, gli Ermellini affermano che “all’utente della strada non può muoversi un rimprovero colposo per l’infortunio subito da un terzo anche per colpa di questi soltanto se la condotta del primo è una semplice occasione dell’evento. Affinché si possa pervenire a questa conclusione occorre che la condotta dell’utente della strada sia immune da qualsiasi addebito (sia in termini di colpa generica che di colpa specifica). L’utente della Strada, se eccede dai limiti imposti dalle norme di circolazione, ponendo in essere situazioni eccessivamente rischiose, diventa garante dell’incolumità di chi può venire in contatto con lui.
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