La Cassazione rigetta il ricorso sostenendo invece che gli enti proprietari delle strade hanno facoltà discrezionale di fissare limiti di velocità minimi e massimi diversi da quelli generali fissati dal codice della strada.
Se l’ente proprietario non esercita questa facoltà, si applicano il limite minimo e massimo previsti dalla legge, con riferimento a ciascun tipo di strada.
Nel caso in esame, il ricorrente, in mancanza della segnalazione di un limite diverso avrebbe dovuto applicare quello massimo di 130 km/h previsto dalla legge con riferimento alle autostrade.
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