Autotrasporto merci: precisazione in ordine al possesso di documenti di guida in relazione ai divieti di circolazione e trasporti intermodali

Ministero dell’Interno, nota 6/6/2018, prot. n. 300/A/4521/18/108/13/1: modifica dell’art. 180 C.d.S. introdotta dalla L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017. Divieti di circolazione anno 2018 – Chiarimenti. Applicazione dell’art. 10 ai trasporti intermodali

19 Giugno 2018
Modifica zoom
100%
Dal Ministero dell’interno vengono fornite precisazioni in ordine al possesso della documentazione di guida in materia di autotrasporto.

In particolare si ribadisce che, come previsto dall’art. 180/4 C.d.S., modificato dall’articolo 47-bis, comma 3, lett. d) del D.L. 50/2017, convertito con L. 96/2017, “per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, … la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.”.

Si riporta inoltre un parere del M.I.T. relativo ad un quesito relativo alla deroga, rispetto al divieto di circolazione 2018, del rientro in sede dei veicoli situati in un raggio non superiore a 50 km. dalla sede dell’impresa. Nella circostanza è stato chiarito che non è condizione essenziale per l’applicazione della deroga che il veicolo debba essere privo di carico e che in caso di controllo, il conducente deve dimostrare, con le modalità e la documentazione appropriata, di trovarsi in un percorso di rientro alla sede dell’impresa.

La nota del Ministero affronta anche la circolazione di veicoli utilizzati in trasporti intermodali, precisando che gli autotreni ed autoarticolati che trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale non sono soggetti a specifica autorizzazione per trasporto eccezionale a condizione che non eccedano 4,30 m in altezza e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’art. 167, comma 4, vale a dire altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 30 cm.

LEGGI LA NOTA

 

Consulta la Nota prot. n. 300/A/4521/18/108/13/1, MIT

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento