Come è noto L’art. 4 del Regolamento CE 561/2006 definisce così i due possibili tipi di riposo settimanale in base alla loro durata nel tempo:
– “periodo di riposo settimanale regolare“: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
– “periodo di riposo settimanale ridotto“: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative-
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