In materia di
accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (
autovelox), l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi che consentono la rilevazione dell’illecito al momento stesso del transito del veicolo o solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento,
esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, mentre solo nella diversa ipotesi in cui l’apparecchiatura
permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo, la contestazione deve essere immediata, ma
sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’amministrazione e
senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale.
Inoltre l’elencazione, contenuta nell’art. 384 del reg. d’esec. del codice della strada, dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione non può considerarsi tassativa, ma è, come esplicitamente detto nella disposizione medesima, meramente esemplificativa; ne consegue che possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile, e compete al giudice di merito valutare – con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua – se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca valenza.
Corte di Cassazione Civile sez.II 4/7/2011 n. 14561
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento