La velocità rilevata e riportata nell’eventuale verbale di contestazione deve ritenersi carente dei requisiti di certezza e il procedimento di accertamento è inficiato.
Nel corso della causa, inoltre, era stato richiesto agli accertatori di depositare la documentazione relativa all’accertamento, senza che, tuttavia, gli stessi avessero dato alcun riscontro.
La prova dell’avvenuta omologazione, pertanto, è mancata e il giudice non ha quindi potuto confermare il verbale.
LEGGI LA SENTENZA
Per maggiori approfondimenti partecipa all’Evento:
14° Forum Nazionale di Polizia Locale
Pescantina (VR) 16-17 novembre 2017
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento