Inoltre, sempre in sede di conversione con modificazioni, è stato introdotto il co. 4-ter all’art. 76 del D.P.R. 115/2002 (Condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato), a mente del quale «La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto». Si noti, ad abundantiam, che ai sensi dell’art. 74 del medesimo D.P.R. il gratuito patrocinio per la persona offesa era già previsto: ciò che è stato modificato, dunque, è la possibilità per i reati di cui sopra di derogare ai limiti di reddito.
Pertanto nel relativo verbale di acquisizione della notitia criminis dovrà espressamente darsi spazio ad entrambe queste informazioni. Ciò, sebbene introdotto da una norma molto precisa (contrasto alla violenza cd. di genere), proprio per essere stato inserito nel c.p.p. all’art. 101 andrà indicato in ogni n.c. per qualunque reato.
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