Qualora tale pericolo sia visibile, al soggetto che entra in contatto con la cosa è richiesto un grado maggiore di attenzione, in quanto la situazione di pericolo è percepibile con l’ordinaria diligenza.
Pertanto, il caso fortuito, che, ai sensi dell’art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia), esclude la responsabilità del custode, può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato.
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