La graduatoria del concorso pubblico, per la nomina di un istruttore direttivo di vigilanza, ha visto retrocedere il precedente vincitore, per errore nella valutazione dei voti scritti riportati dai candidati (calcolati inizialmente come somma e non come media). Il candidato estromesso ha, però, lamentato in sede di giudizio amministrativo che il compito scritto del vincitore, composto da copia incolla di circa quattordici pezzi di dottrina, avrebbe dovuto essere annullato. Il TAR ha rigettato il ricorso e, in modo non diverso, anche il Consiglio di Stato (sentenza n.378/2022). Il rigetto del ricorso si è basato su due motivi principali: a) per non aver dimostrato il ricorrente che tale compito sia stato copiato in sede di esame; b) perché riportare anche quattordici diverse tesi di dottrina avrebbe comportato, in ogni caso, un compito autonomo e non un plagio e, in ogni caso, non vi erano elementi per sostenere che la memoria del vincitore non ne fosse all’altezza.
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