Trattandosi di questione di interesse generale, si ravvisa l’opportunità di estendere a tutte le DGT in indirizzo i chiarimenti già forniti al riguardo, con preghiera di volere assicurare la massima diffusione della presente presso gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza e presso tutta l’utenza interessata.
Nel merito, si ritiene che, a norma dell’art. 114, comma 2, C.d.S. i carrelli in parola possano attualmente circolare su strada solo se immatricolati.
Infatti, avendo l’art. 231 del vigente codice della strada abrogato la legge 10 febbraio 1982, n. 38, sono venuti meno i presupposti normativi in base ai quali è stato adottato il D.M. 28 dicembre 1989 il quale consentiva la breve e saltuaria circolazione su strada dei carrelli in oggetto senza che, a tal fine, fosse richiesta la loro immatricolazione bensì unicamente l’autorizzazione, della validità di un anno, rilasciata dall’Ufficio della Motorizzazione competente per territorio, previo benestare dell’ente proprietario della strada
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