Proposta una “impugnazione” di una cartella esattoriale che “… prevede l’applicazione delle maggiorazioni di cui all’art. 27 comma 6 della legge n.689/81 …”, il Giudicante la accoglie così motivando: “… Tale modus operandi è illegittimo e va censurato. Ed invero in riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento acquista valore di titolo esecutivo, come recita l’art. 203 C.d.S., qualora nei termini previsti non è stato proposto il ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. La prassi di applicare a tali sanzioni anche le maggiorazioni di cui all’art. 27 comma 6 della legge 689/81 non appare legittima in quanto contrasta con il disposto di cui al predetto art. 203 CdS (In tal senso Cass. Civ. Sez. II 16.02.2007 nonché Giudice di pace di Roma, 17.09.2008; Giudice di pace di Catanzaro, 05.06.2010, Giudice di pace di Bologna e altri), e realizza un ingiustificato ed indebito aumento della sanzione già prevista dal codice della strada ovvero una ulteriore sanzione sulla sanzione già prevista per il mancato pagamento del verbale. Va pertanto accolta l’opposizione e annullata in toto la cartella impugnata. La celerità della decisione, la limitata attività processuale delle parti nonché l’esistenza di Giurisprudenza, seppur minoritaria, di diverso avviso inducono a ritenere sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. …”
Più che sommessamente, e per quel nulla che conta, non concordo…
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