Il caso: cartellone esposto in prossimità di un raccordo autostradale
La Sentenza riguarda il caso di una società sanzionata, ai sensi degli articoli 23, comma 1 e 7 C.d.S., per aver installato un cartellone pubblicitario in prossimità di un raccordo autostradale. Questo era chiaramente visibile circolando sulla carreggiata.
In questo caso, ricordano i giudici della Suprema Corte, non è sufficiente né ottenere l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada (il comune nel frangente preso in esame) né assicurarsi che l’esposizione non disturbi la guida e la circolazione stradale. Secondo il settimo comma dell’Art. 23 C.d.S., infatti, “è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi”.
La regola ha comunque una serie di eccezioni:
“il (omissis) rigore viene temperato, nel prosieguo del testo del comma, da una serie di previsioni derogative (con riferimento alle aree di servizio o di parcheggio, con riferimento ai segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti, con riferimento alle insegne di esercizio, con riferimento ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio).”
Il ricorso presentato in Cassazione viene quindi accolto, perché nella sentenza non è esaminato né presentato nessuno di questi casi.
Risulta evidente quindi la fondamentale differenza fra il comma 1 e il comma 7 dell’articolo 23 C.d.S.: mentre per le strade in genere è vietata l’installazione di cartelli che possano disturbare la guida (secondo il comma 1), per le autostrade è vietata qualsiasi forma di pubblicità, salvo che nelle aree di servizio (secondo il comma 7).
Consulta la sentenza 15.12.2016 n. 25884 della Corte di Cassazione
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