Il caso
Durante un servizio si ha la necessità di ottenere le generalità di una persona.
Per generalità di una persona si intendono tutte le informazioni necessarie affinché si possa essere certi della sua identità anche in relazione al controllo che si sta effettuando, e quindi nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, professione e le altre informazioni correlate al controllo in atto (esempio: direttore dei lavori, titolare del negozio, proprietario della ditta, genitore di un minore, ecc.).
La necessità può emergere sia in conseguenza di un fatto illecito del quale si reputa la persona responsabile, per cui si deve procedere alla redazione del verbale, sia più semplicemente ai sensi del TULPS per identificare una persona che ha atteggiamenti poco chiari in luogo pubblico.
Solo se la persona non fornisce le generalità oppure non si è certi di queste si deve procedere all’identificazione tramite un documento di identità personale.
Quadro normativo
Il quadro normativo è costituito da:
• materia specifica in relazione alla quale sono necessarie le generalità della persona;
• art. 651 c.p.;
• art. 294 r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (“Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”);
Il quadro normativo procedurale è costituito dal c.p.p
Procedura operativa
Atteso che si sta procedendo per un illecito, anche solo amministrativo, ovvero è in corso un’attività preventiva di polizia, la procedura è la seguente:
1. si chiedono le generalità alla persona (non il documento di identificazione personale);
2. se la persona fornisce le generalità e di queste si è certi magari per un motivo particolare (conoscenza diretta), si procede a trascriverle per le verbalizzazioni successive;
3. se la persona le fornisce, ma non si è certi in modo assoluto delle generalità oppure si ritiene che le stesse non siano veritiere si chiede
alla persona di esibire un documento di identità. Da precisare che in Italia il principale strumento di identificazione delle persone fisiche è
dato dalla carta d’identità (art. 3 TULPS). Ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. 445/2000 vi sono altri documenti considerati titolo equipollente alla carta di identità, essendo muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente, e rilasciati da un’Amministrazione dello Stato. Questi sono: il passaporto, la patente di guida, il libretto del porto d’armi, la patente nautica, le tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti (e che sono valide 10 anni ai sensi dell’art. 7 del d.l. 5/2012);
4. se la persona lo fornisce si procede a trascrivere i dati per le conseguenti verbalizzazioni, a meno che non si ritenga il documento falso o non della stessa persona;
5. se la persona si rifiuta di fornire le generalità deve essere avvertita che compirebbe un reato, in particolare la violazione dell’art. 651 c.p.
con conseguenze penali;
6. qualora la persona continui a rifiutarsi di fornire le generalità e quindi anche di esibire un documento di identità, a meno di non riuscire a identificarla in altro modo (esempio: tramite un conoscente o un negoziante vicino) si dovrà procedere all’accompagnamento per identificazione;
7. successivamente all’accompagnamento per identificazione si procederà per violazione dell’art. 651 c.p. e quindi con verbale di elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p.;
8. se le generalità sono state fornite ma vi è stato il rifiuto di esibire il documento di identità personale si deve procedere per violazione
dell’art. 294 reg. TULPS e dell’art. 221 TULPS e, qualora soggetto pericoloso o sospetto destinatario di ordine specifico di munirsi di docu-
mento ed esibirlo, per violazione degli artt. 4 e 17 TULPS, da cui i conseguenti verbali e, in quest’ultimo caso, la comunicazione alla Questura di competenza;
9. qualora vi sia stato tanto il rifiuto di esibire il documento quanto quello di dare indicazioni sulla propria identità personale vi sarà concorso materiale della contravvenzione prevista dall’art. 651 c.p. con la contravvenzione prevista dal TULPS;
10. nel caso in cui il documento di identità fosse risultato falso si dovrà procedere per violazione dell’art. 497-bis c.p.
Accorgimenti
Va tenuto presente che lo straniero extra EU è comunque tenuto a presentare il documento di identificazione insieme al titolo di soggiorno e non basta declinare le generalità presentando il solo titolo di soggiorno.
La richiesta di generalità deve essere non solo formalmente, ma anche sostanzialmente legittima, si potrebbe dire non arbitraria; in pratica deve essere collegata a un qualche illecito o almeno a una situazione pregiudizievole per la sicurezza pubblica.
Si precisa che vi sono alcuni reati concernenti l’identificazione, per esempio il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, inducendo taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Inoltre vi è il reato di cui all’art. 495-ter c.p. commesso da chi, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, reato aggravato se commesso da esercente la professione sanitaria.
Infine si segnala la norma dell’art. 496 c.p. che punisce chiunque, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio.
Da ricordare che il possesso di documenti di identificazione falsi integra il reato di cui all’art. 497-bis c.p.
Rischi e tutele
Il rischio è quello di esondare dalle proprie attribuzioni, di essere accusati di aver chiesto le generalità senza che vi fosse motivo reale.
La tutela è quella di verbalizzare sempre le richieste di generalità anche in una relazione a fine servizio, precisando perché sono state effettuate, tanto più quando dalla richiesta di generalità non sono conseguiti verbali di accertamento, neanche per illecito amministrativo
Note
L’obbligo per la persona si sostanzia nel fornire le indicazioni sulla propria identità personale, cosa che può fare declinandole, ma anche esibendo direttamente un documento di identità, pur non avendo questo obbligo; non esiste, infatti, una norma che obbliga i cittadini a portare con sé un documento di identità personale.
L’obbligo nei riguardi dell’operatore di polizia non è solamente di fornire indicazioni sull’identità personale, ma anche sul proprio stato e altre qualità; quindi informazioni correlate al perché ci si trova in quel determinato luogo, eventuali connessioni con un evento in corso, e così via.
Il rifiuto di esibire il documento di identità, una volta ottemperato comunque a declinare le proprie generalità, integra il reato di cui all’art. 4 TULPS, ma solo a determinate condizioni: la persona deve essere “pericolosa”, e quindi già riconosciuta come tale dall’autorità di p.s., oppure “sospetta”, e quindi deve esserci una connessione con un reato in corso. L’obbligo di esibire il documento, però, esiste solo se la persona lo ha con sé, non essendoci un obbligo generalizzato, per il normale cittadino, di circolare con un documento di identità.
Non si può procedere all’accompagnamento per identificazione se la persona ha dichiarato le proprie generalità e queste corrispondono al documento di identità personale esibito, a meno che non si abbia motivo fondato di ritenere che il documento di identità sia falso (e quindi le generalità non veritiere).
Qualora l’operatore di polizia sia in abiti borghesi, deve qualificarsi esibendo la tessera di riconoscimento e dichiarando la propria qualifica; qualificarsi è indispensabile perché è da quel momento che scatta il sistema di norme che prevede il potere di intervento e quindi di tutela. La mancata qualificazione non fa sorgere nel soggetto alcun obbligo comportamentale, con il rischio di porre nel nulla le attività successive
Articolo tratto da …….
Vademecum per l’Operatore di Polizia
Lo scopo del libro è quello di fornire all’operatore di polizia, a qualunque organo appartenga, un “vademecum”, ossia un testo agile dove sono riuniti numerosi casi che appartengono al lavoro quotidiano, affrontati con un taglio diverso dai classici prontuari.Casi accomunati dal fatto che l’operatore di polizia, se non padroneggia bene la procedura operativa e se non adotta determinati accorgimenti, può vedersi addossa- te responsabilità di vario tipo, penali, civili, amministrative, con esiti anche gravi a proprio carico. Gli oltre 30 casi pratici analizzati nel volume sono così strutturati:• il quadro normativo di riferimento;• la procedura operativa;• gli accorgimenti da seguire;• i rischi e le tutele. L’opera, pertanto, rappresenta un utilissimo strumento di lavoro che guida, supporta, fornisce consigli e che può servire ad evitare conseguenze negative, tenuto conto che casi pur semplici di per sé, dal punto di vista del quadro normativo e delle attività formali, possono però degenerare in situazioni complesse da gestire. Una sezione dell’opera, infine, è appositamente dedicata ai rischi dell’operatore di polizia, ai reati dei quali può essere accusato, al procedimento disciplinare e alle possibili tutele. Sergio BedessiGià comandante di Polizia Locale in varie città italiane, Presidente del Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale (CEDUS), autore di libri e articoli in materia di sicurezza e polizia locale, docente in corsi di formazione anche universitari
Sergio Bedessi | Maggioli Editore 2023
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