Considerato che un veicolo sotto sequestro amministrativo non deve avere l’assicurazione, qualora si fermi su strada un veicolo privo di assicurazione e si formalizzi su strada la violazione e il sequestro, il conducente può condurlo autonomamente al luogo di custodia senza carroattrezzi?
Ai sensi dell’articolo 122-bis, comma 1, del Codice delle assicurazioni private non sono soggetti all’obbligo di assicurazione i veicoli “il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente”.
Quindi, come ha concluso il Ministero dell’interno, un veicolo sottoposto a sequestro rientra in tale ipotesi e, di conseguenza, in caso di contestazione della violazione dell’articolo 193 su strada, con applicazione del sequestro amministrativo, l’organo di polizia potrà autorizzare il veicolo a circolare fino al luogo di custodia in quanto non più soggetto all’obbligo dell’assicurazione in quanto gravato dal sequestro.
Il ragionamento si basa sull’applicazione della deroga contenuta nel citato articolo 122-bis, comma 1, ma – fermo restando il fatto che il Ministero ha fornito questa indicazione assumendosene la responsabilità ai sensi dell’articolo 11, comma 3 – si ritiene che proprio in base alla citata disposizione non sia possibile ritenere esonerato il veicolo dall’obbligo assicurativo in quanto l’esonero si basa sulla presenza di un divieto di uso temporaneo o permanente, che nell’esempio della circolare viene meno proprio al momento in cui il veicolo viene autorizzato all’utilizzo come mezzo di trasporto dalla stessa autorità che ha applicato il sequestro.
Quindi, la possibilità di circolare dopo l’applicazione del sequestro di fatto inibisce il divieto di uso e, conseguentemente, rende di nuovo operante l’obbligo assicurativo.
Pertanto, si può seguire l’indicazione che il Ministero ha fornito in una circolare diretta agli organi di polizia proprio per orientarne il comportamento operativo, ma si potrebbe legittimamente anche ritenere che esista un errore di fondo in tale interpretazione, poiché, come detto, è proprio quella autorizzazione temporanea alla circolazione che fa venire meno il divieto di uso che determina la deroga dall’obbligo assicurativo.
Ovviamente, non si può tacere il fatto che il Ministero ha preso una posizione, per cui si tratta di operare, come spesso accade, una scelta.
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