IL CASO
L’art. 59, comma 1, lettera e) del D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 (depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1, della legge 25 giugno 1999 n. 205), ha modificato l’art. 19-bis del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, individuando nel Sindaco l’Autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previsti dagli articoli 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 del codice penale. Nulla è disposto circa la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative applicate per quei reati depenalizzati, che in assenza di una precisa disposizione di legge dovrebbero essere comunque introitati dallo Stato. Tuttavia non capisco il motivo di individuare un’Autorità diversa dal Prefetto per l’applicazione delle sanzioni, pertanto si chiede se per quelle specifiche sanzioni amministrative indicate nella lettera e), i proventi debbano essere – invece – devoluti ai Comuni
Come correttamente segnalato nel quesito, l’articolo 19-bis del R.D. 28 maggio 1931, n. 601 stabilisce che l’autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 codice penale è il Sindaco.
I numerosi processi di depenalizzazione avviati dal 1963 in poi hanno determinato il sorgere di un sistema sanzionatorio amministrativo non sempre lineare soprattutto perché accanto ad illeciti amministrativi tali ab origine, dotati di un proprio apparato procedurale sanzionatorio sufficientemente chiaro e riferibile al complesso normativo descritto dalla legge 689/1981, si affianca altro complesso di violazioni amministrative divenute tali a seguito di ampi processi di depenalizzazione generalizzati, misti o mirati.
Il meccanismo di applicazione delle sanzioni amministrative non brilla certamente per linearità, essendo caratterizzato innanzi tutto da una struttura bifasica – di accertamento e di concreta irrogazione della sanzione – e soprattutto da una variegata serie di segmenti procedurali non regolati da identiche linee di principio.
E cosi – rimanendo al tema in discussione – accanto ad una elementare logica di coincidenza tra ente chiamato ad applicare la sanzione ed ente cui sono devoluti i proventi (giustificata, quanto meno, dai costi che tale attività potrebbe sostenere per l’attività istruttoria e decisionale di propria competenza), spesso si assiste – e, direi, legittimamente – ad una diversificazione tra soggetto che irroga la sanzione e soggetto che riceve i pagamenti.
Per quanto tale discrasia procedurale tenda a scomparire nel tempo, rimane ben visibile soprattutto in relazione a violazioni depenalizzate per cui, in relazione alla devoluzione dei proventi, in mancanza di diverse e più specifiche indicazioni in leggi speciale, continua a farsi applicazione dell’articolo 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed i proventi delle sanzioni (depenalizzate) sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l’ammontare della multa o dell’ammenda, con ciò confermando che, per le violazioni oggetto di processi di depenalizzazione come quelle rappresentate nel quesito, non appare assolutamente illegittimo, ancorché evidentemente scoordinato che a fronte di una fase accertativa svolta da un qualsiasi organo di polizia a ciò abilitato ai sensi dell’articolo 13 legge 689/81, la fase istruttoria e decisionale finalizzata alla irrogazione della sanzione siano gestiti da soggetti diversi e che ulteriormente diverso sia l’ente cui vengono in definitiva devoluti i proventi della violazione depenalizzata.
In conclusione, pur condividendo le perplessità sostanziali e procedurali esposte nel quesito, può dirsi che per le violazioni depenalizzate:
- ove manchino nella normativa di riferimento disposizioni specifiche sulla devoluzione dei proventi può seguirsi la regola descritta nell’articolo 29 legge 689/1981;
- non è ravvisabile irregolarità in un meccanismo procedurale che diversifichi tra soggetto competente a irrogare la sanzione ed ente cui i proventi sono diretti.
Al contrario, per le sanzioni amministrative tali ab origine, in mancanza di più specifiche e diverse indicazioni, si segue il diverso principio della coincidenza tra ente irrogatore della sanzione e soggetto cui sono devoluti i proventi.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento