CASI RISOLTI – Competenza rilascio licenze di pubblica sicurezza

Licenza per lo sparo dei fuochi artificiali

4 Agosto 2023
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IL CASO

L’art. 1 del R.D. 773/34 dispone che nei Comuni ove non vi sia la Questura o il Commissariato di P.S., il Sindaco riveste la qualifica di Autorità locale di pubblica Sicurezza. L’art. 57 del TULPS prevede il rilascio di licenza dell’autorità di pubblica sicurezza. L’articolo 107, comma 5, del TUEL demanda ai dirigenti il rilascio di vari provvedimenti, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3, e dall’art. 54, comma 1, lett. a), del TUEL, che dispone: “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.”. Nella tabella “A” allegata al D.lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 non sono previsti i procedimenti relativi al rilascio della licenza di cui all’art. 57 del TULPS. Per quanto sopra si chiede un parere in merito alla competenza per il provvedimento cui all’art. 57 del TULPS.

Preliminarmente si ritiene opportuno precisare che tutte quelle licenze di Polizia che per effetto delle due deleghe – D.P.R. n. 616/1977 e D.lgs. n. 112/1998 – sono state attribuite alla competenza dei Comuni, oggi devono essere rilasciate a firma del dirigente/responsabile del servizio.

La licenza per lo sparo dei fuochi artificiali, che non rientra fra quelle trasmesse alla competenza dei Comuni, ancora oggi sembrerebbe rientrare nelle competenze dell’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza e, nei Comuni dove non è presente la Questura o il Commissariato, questa qualifica viene attribuita al Sindaco che si serve della struttura SUAP (giova ricordare che lo sparo di fuochi artificiali dovrà rispettare – oltre alla specifica normativa del TULPS – anche la Circolare del Ministero dell’Interno n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) in data 11/01/2001 recante “Disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione dei fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S.”, nonché le successive circolari integrative n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) datata 20/05/2014 e n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1) del 13/07/2017.

L’autorità locale di P.S. potrà sempre subordinare il rilascio dell’autorizzazione ex art. 57 TULPS per l’accensione di fuochi artificiali alla preventiva verifica dell’idoneità dei siti e delle misure di sicurezza.

In base all’entità delle accensioni per cui si chiede autorizzazione e al prevedibile afflusso di pubblico, l’Autorità di P.S. valuterà l’opportunità di richiedere il parere della Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplodenti prevista dall’art. 49 TULPS, che si esprime dopo aver visitato i siti.

Va precisato, in proposito, che sotto l’aspetto procedurale il rilascio dell’autorizzazione per lo sparo dei fuochi artificiali è intuibilmente legato all’esigenza di evitare danni e pericoli alle persone, alle cose e all’ambiente, e quindi l’intervento della Commissione consultiva (qualora non si ritenga sufficiente le garanzie di sicurezza asseverate dal pirotecnico o altro tecnico dallo stesso delegato in occasione di manifestazioni straordinarie) è strettamente legato alla verifica dell’idoneità dei luoghi individuati per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico.

Per tale motivo la richiesta di attivazione della Commissione (che spetta al Comune e non al pirotecnico), con gli allegati richiesti, è demandata al Sindaco quale autorità locale di P.S.

La Commissione effettuerà un sopralluogo cui parteciperà anche il Sindaco o suo delegato e un tecnico comunale: a conclusione dell’iter verrà espresso il parere sull’idoneità del sito (se il sito è permanente, non dovrà essere richiesto un ulteriore sopralluogo in occasione di successive manifestazioni pirotecniche).

Ciò premesso e fermo il resto, in molte realtà anche la licenza ex art. 57 TULPS è demandata alla firma del dirigente/responsabile del servizio (forse in virtù di una specifica suddivisione e regolamentazione interna delle competenze affidate agli uffici che l’Amministrazione si è data) in applicazione della sopravvenuta normativa sulla separazione delle attività tra parte burocratica e parte politica, ovvero in analogia con altri articoli del TULPS esplicitamente trasferiti alla competenza dei Comuni.

A mero titolo informativo, anche la competenza per il rilascio della licenza per l’attività di fochino (previo conseguimento del certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto ai sensi dell’art. 48 TULPS e N.O. della Questura) è stata trasferita al Comune dal D.lgs. n. 112/1998 – art. 163, comma 2, lett. e).

In ogni caso, il provvedimento di autorizzazione, che viene adottato dal responsabile competente (in genere dirigente/funzionario SUAP) previo parere favorevole della Commissione o dichiarazione asseverata di un tecnico, dovrà contenere le prescrizioni dalla stessa fornite e le eventuali altre valutazioni relative alla sicurezza ed all’ordine pubblico fornite dai competenti organi statali.

Per quanto prima espresso sotto l’aspetto procedimentale e pur con le perplessità sollevate nel quesito, si ritiene che anche la licenza ex art. 57 possa essere rilasciata a firma del responsabile SUAP o altro personale espressamente delegato dall’Amministrazione, in base alla regolamentazione che il Comune si è dato sulla separazione delle competenze tra la struttura burocratica e l’apparato politico e all’organizzazione interna.

 

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