Le disposizioni di cui al comma 17 dell’art. 116 codice della strada prevedono che “Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo”.
Anche in questo caso si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, eventualmente posseduta, per un periodo da 3 a 12 mesi quando non è possibile disporre la confisca del veicolo qualora appartenga a persona estranea al reato, tenuto conto che non può definirsi “estraneo al reato” il proprietario del veicolo che l’abbia incautamente affidato a persona non in possesso della patente richiesta.
La lettura di tale disposizione ha posto fin da subito qualche dubbio sull’interpretazione del presupposto della “recidiva” ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria della confisca in luogo del fermo.
Nell’ipotesi di ritenere valido il principio dettato dall’art. 5 del d.lgs. n. 8/2016, secondo il quale per “recidiva” è da intendersi “reiterazione” ai sensi dell’art. 8-bis della legge 689/1981, la confisca amministrativa sarebbe possibile solo in caso di ipotesi aggravata di natura penale.
Su tale questione è intervenuto il Ministero dell’interno, precisando che “sulla base dell’espressa previsione del comma 17 dell’art. 116 codice della strada, a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto come amministrativo o penale, la ripetizione dell’illecito di guida senza patente dopo la depenalizzazione determina, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa e ciò anche quando la ripetizione del comportamento non può essere valutata come reiterazione ai sensi dell’art. 8-bis della L. n. 689/1981 (ad esempio perché è avvenuto il pagamento in misura ridotta del primo illecito commesso)”.
Secondo il parere ministeriale, la recidiva menzionata dal comma 17 non può essere qualificata come reiterazione ai sensi dell’art. 8-bis della legge 689/1981, ma deve essere intesa nel senso più generale, indicato dal codice della strada, di mera ripetizione nel tempo del comportamento illecito. Atteso che nel comma 17 non viene riproposta la locuzione “nel biennio” come indicato nel comma 15, è stato altresì posto il problema se in tal caso bisogna tenere conto di un periodo di riferimento di 5 anni ai sensi dell’art. 8-bis della legge 689/1981, anziché 2.
Sull’argomento è nuovamente intervenuto il Ministero dell’interno, che con una recente nota del 9 luglio 2024, richiamando e confermando le precedenti disposizioni impartite in materia, ha altresì precisato che “la sanzione accessoria della confisca consegue semplicemente alla “ripetizione” dell’illecito, non essendo richiesta la “reiterazione” come per l’ipotesi del comma 15” e “atteso che il citato comma 17 richiama espressamente le violazioni del comma 15, le conseguenze che derivano dalla ripetizione dell’illecito e, che quindi determinano l’applicazione della confisca del veicolo, devono essere circoscritte al medesimo periodo di tempo indicato dal predetto comma 15”.
Da ciò consegue che la confisca troverà applicazione in ogni caso di ripetizione dell’illecito nel biennio, prescindendo dal fatto che configuri una reiterazione o una recidiva.
In sostanza, secondo le indicazioni ministeriali, l’applicazione della confisca amministrativa non appare esclusivamente vincolata all’accertamento della violazione aggravata di natura penale, ma sostenibile anche in caso di violazione amministrativa tenendo conto della semplice ripetitività dell’illecito nell’arco del biennio.
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