Fuori dal centro abitato in territorio Comunale, tra il segnale di preavviso della postazione di controllo di velocità ed il luogo di effettivo rilevamento vi è una intersezione che interrompe la distanza prevista in un chilometro tra la collocazione del dispositivo stesso ed il segnale indicante il limite massimo di velocità. Sono in corso verifiche atte ad accertare se sul ramo di strada secondaria che si immette sulla principale, ove è installato il dispositivo, vi sia o meno un’ordinanza che impone lo stesso medesimo limite di velocità della principale, in modo tale che tutti i rami delle strade che formano l’intersezione presentino il medesimo limite di velocità. In attesa di quanto sopra, ed in caso di mancanza dell’ordinanza che equipara il limite di velocità della strada secondaria con quella principale si chiede come procedere in merito.
Come noto l’articolo 25 della legge 120 del 2010 impone la distanza di almeno un chilometro tra l’eventuale segnale che indica il limite di velocità e la postazione di controllo automatico della velocità collocata su strade extraurbane. Nel caso in esame si tratta di postazione automatica collocata fuori dal centro abitato e quindi trova applicazione la citata prescrizione.
La distanza di un chilometro è rispettata anche se l’ultimo segnale prima della postazione è a una distanza inferiore, quando si tratta di una mera ripetizione di precedenti segnali identici posti a una distanza di almeno un chilometro dalla postazione. Quindi, in presenza di una intersezione e della necessaria ripetizione del segnale di limite di velocità, se questo è ripetitivo dello stesso limite imposto su tutti i rami dell’intersezione per un tratto di almeno un chilometro, la prescrizione è ugualmente osservata.
Pertanto, nel caso in esame, occorre verificare che il segnale di limite imposto sul tratto oggetto del controllo rispetti la distanza minima prevista dall’articolo 25 della legge 120 del 2010 e che la prescrizione sia rispettata anche per chi si immette nella strada oggetto di controllo dalla strada laterale; per questo anche nella strada laterale vi dovrà essere il medesimo limite di velocità stabilito con ordinanza e reso noto da un segnale apposto almeno a un chilometro dalla postazione di controllo.
In assenza di tali requisiti si versa in violazione di legge e i verbali, ove impugnati su tale specifico motivo, sarebbero annullati.
Quindi, se non vi sono le condizioni devono essere sospesi gli accertamenti in attesa dell’eventuale adeguamento dei limiti di velocità, ove sussista una adeguata motivazione per l’imposizione del nuovo limite di velocità, così come è consigliabile sospendere gli accertamenti se non si è certi della loro legittimità che, tuttavia, dovrebbe essere stata oggetto di adeguata valutazione se il tratto stradale è oggetto del decreto del prefetto ex art. 4 del D.L. 121 del 2002 (e lo dovrebbe essere visto che la presenza di una intersezione fa presumere che non si tratti di una strada extraurbana principale).
Si ricorda, infine, che anche il segnale di preavviso della postazione di controllo deve essere collocato a una distanza minima prevista dal D.M. 282 del 2017, con rinvio all’articolo 79 del regolamento codice della strada, per cui in presenza di una intersezione il segnale va ripetuto subito dopo di essa e da tale ultimo segnale deve intercorrere detta distanza minima che dovrà essere garantita anche da chi proviene dagli altri rami dell’intersezione, con la medesima logica prevista per il segnale di limite di velocità.
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Massimo Ancillotti, Giuseppe Carmagnini | Maggioli Editore 2025
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