In date differenti si accerta per 4 volte l’accesso in ZTL di veicolo senza autorizzazione e privo di revisione. Si procede a redigere 4 verbali per accesso in ZTL ed altrettanti verbali per l’omessa revisione. L’interessato fa istanza di riunione dei verbali notificati successivamente all’accertamento. Il primo accertamento è avvenuto a maggio 2022, la notifica a luglio 2022, tutti gli altri accertamenti sono relativi a giugno 2022.
Si chiede un parere in merito all’applicabilità degli articoli 198 e 198-bis.
Si ricorda che la violazione dell’articolo 80 non è accertabile con strumenti che non siano gestiti in presenza degli agenti in quanto attualmente non risultano apparecchi debitamente approvati per l’accertamento automatico delle violazioni del citato articolo; tantomeno al momento è possibile usare i varchi elettronici della ZTL che, invece, ai sensi dell’articolo 193, comma 4-ter, possono essere usati per accertare la copertura assicurativa dei veicoli sanzionati per l’accesso abusivo.
Detto questo, il Ministero dell’interno ha escluso l’applicabilità della nuova disciplina dell’articolo 198-bis del codice della strada alle violazioni dell’articolo 7 relative all’accesso non autorizzato nella ZTL.
È altresì esclusa l’applicazione dell’articolo 198, sia perché non consentita proprio nelle ZTL, sia perché le condotte sono cronologicamente distinte.
Quanto all’articolo 80, fermo restando quanto precisato in apertura della risposta, l’articolo 198-bis trova applicazione in quanto si tratta della irregolarità tecnica del veicolo, ma nel caso in esame le violazioni sono state commesse prima dell’entrata in vigore della norma, per cui è necessaria una riflessione ulteriore.
Si potrebbe ritenere che, trattandosi di una norma del procedimento, se sono ancora aperti i termini, possa essere chiesta l’unificazione anche se la violazione è stata commessa prima dell’entrata in vigore del 198-bis, tenendo conto che anche se è stato effettuato il pagamento in misura ridotta del verbale notificato per primo, l’interessato può chiedere entro 100 giorni dalla notifica di versare l’integrazione del pagamento fino alla concorrenza del sanzione triplicata e poi procedere alla richiesta di annullamento dei verbali per le violazioni accertate nei 90 giorni precedenti a detta notifica.
Quanto all’aspetto cronologico va detto che non ha importanza la data in cui è stata commessa la violazione che è stata notificata per prima; in sostanza, ove si tratti di violazioni non contestate, con la prima notifica si interrompe l’illecito permanente e si deve verificare se nei novanta giorni precedenti a detta notifica siano state accertate altre identiche violazioni, non contestate o notificate ovviamente; se, oltre a quella notificata per prima ve ne sono altre tre, è possibile per l’interessato richiedere l’applicazione della sanzione triplicata sul verbale notificato per primo e l’annullamento degli altri verbali, previo pagamento delle spese eventualmente sostenute per il procedimento.
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