IL CASO
In caso di incidente stradale con solo danni a cose, se viene richiesto l’intervento o se la pattuglia si trova di passaggio dal luogo del sinistro, è obbligo rilevarlo anche se le parti si scambiano le generalità (CID) e rifiutano l’intervento?
Su tema si regista la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento P.S., 2 gennaio 2007, n. 225/B/2007-140-U dove, al di là della pretesa differenziazione dei compiti di rilevamento degli incidenti stradali tra Polizia Municipale e Polizia Stradale, si afferma che “Giova inoltre sottolineare che in caso in cui le parti in causa siano disposte alla compilazione della cosiddetta constatazione amichevole di incidente (CID), il personale di polizia intervenuto non ha altra incombenza che quella di assicurare le condizioni di sicurezza e viabilità per la circolazione”, come se i rilevi servissero solo alle attività risarcitorie e non anche alla determinazione delle responsabilità nelle violazioni amministrative (la prevenzione e repressione degli illeciti previsti dal codice della strada di cui al primo punto dell’articolo 11); così che in presenza di una pattuglia sarebbe sufficiente compilare un CID per evitare controlli e verifiche sui documenti e sui conducenti, che potrebbero portare all’accertamento di gravi violazioni che comportano sanzioni pecuniarie, accessorie e la decurtazione dei punti.
Tuttavia, tale affermazione pare effettivamente, o forse solo una eccessiva esemplificazione.
Infatti, diversamente da quanto sopra affermato, si ritiene obbligatorio l’intervento, anche ove le parti concordino per la compilazione della constatazione amichevole del sinistro, sicuramente utile per una più agevole definizione del risarcimento, ma del tutto ininfluente riguardo i compiti degli organi di polizia stradale.
La Polizia Municipale, al pari della Polizia di Stato, dei Carabinieri e degli altri soggetti istituzionali inquadrati nel comma 1 dell’articolo 12 del Codice della strada (di seguito definito “Codice”), svolge tutte le funzioni elencate nell’articolo 11 e, sempre in riferimento a tale norma, segue le direttive che a livello nazionale vengono fornite dal Ministero dell’interno, a cui spetta il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati (comma 3); i servizi sono appunto quelli elencati essenzialmente nei primi due commi dell’articolo 11 e cioè:
a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull’uso della strada.
Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico
Di queste funzioni ci interessa soprattutto, in questa occasione, quella della lettera b) su cui è necessario spendere qualche parola in più.
L’aspetto fondamentale da precisare è se vi sia sempre e comunque l’obbligo d’intervento per i rilievi di un sinistro stradale, anche nei casi di eventi che abbiano provocato danni lievissimi alle sole cose.
Per rispondere con un’adeguata motivazione è necessario fare riferimento anche al vecchio codice del 59, laddove l’articolo 136 trattava del compito di “rilevazione tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari”, dando adito a qualche perplessità per quel riferimento ai fini giudiziari.
Sicuramente c’è da dire che qualsiasi sinistro, seppure con lievissimi danni alle cose, potrebbe avere un risvolto giudiziario, anche solo ai fini del risarcimento del danno, ma comunque, nella nuova formulazione del codice del 92 è stato tolto anche questo riferimento, facendo chiaramente intendere che il rilievo del sinistro è uno dei compiti istituzionali degli organi di polizia stradale e, come tale, rilevante ai fini della determinazione del reato di cui all’articolo 328 del Codice penale, nei casi di indebito rifiuto, omissione o ritardo da parte del pubblico ufficiale di un atto del suo ufficio. Qualcuno potrebbe osservare che il rilevo dei sinistri è un “servizio” di polizia stradale e, secondo questa definizione, attivabile solo su richiesta dei coinvolti, salvo l’accertamento di reati perseguibili di ufficio. In tal senso si potrebbe argomentare che se l’intervento non sia stato richiesto e si abbia incidentalmente notizia di un sinistro, la polizia stradale non sia tenuta ad intervenire. La tesi non è convincente laddove si tenga conto che anche l’accertamento delle violazioni fa parte dei servizi di polizia stradale e per questo non la si può certo ritenere attività discrezionale.
Quindi, concludendo su questo aspetto, pare dover dire che quando la polizia stradale viene a conoscenza di un sinistro avvenuto nell’ambito di applicazione del codice della strada è tenuta comunque ad intervenire, a prescindere dalla richiesta dei coinvolti, anche perché, esperienza ci insegna, che anche nei casi di rifiuto del servizio offerto possono sorgere successivi problemi risarcitori per i quali potrebbe essere sentita la pattuglia che casualmente si era trovata a passare sul luogo del sinistro, né pare soluzione percorribile quella di far firmare una liberatoria a seguito della compilazione del CID, dato che comunque si tratta di doveri che riguardano l’organo di polizia e non solo di diritti (peraltro indisponibili) degli utenti coinvolti, che poi potrebbero avere tutti gli interessi immaginabili per evitare un controllo approfondito sui veicoli, sulle abilitazioni, sulle condizioni psicofisiche, etc. dato che l’intervento della polizia stradale ha anche il compito di valutare l’efficienza dei veicoli, lo stato psicofisico dei conducenti, la regolarità dei documenti, se siano stati tenuti comportamenti tali da richiedere la revisione della patente etc.
Ovviamente, ogni caso dovrà essere valutato alla luce della sua peculiarità, anche in ordine a eventuali altri servizi comandati o contingenti.
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