Indice
La vicenda
Il personale della Polizia Locale di un comune ha prestato servizio nell’estate 2023 in occasione di spettacoli musicali di grande afflusso, collaborando con la Questura nell’ambito della gestione della sicurezza pubblica. Il Comandante della Polizia Locale ha dunque richiesto alla Prefettura la corresponsione delle indennità di ordine pubblico, pari a 13 euro per ciascun servizio, per un totale lordo di poco più di 400 euro. La Questura ha confermato l’effettuazione dei servizi, tuttavia la Prefettura non ha ancora provveduto al pagamento, né ha fornito alcun riscontro.
Si chiede pertanto se alla luce della legislazione vigente e delle circolari in materia, tale indennità sia effettivamente dovuta (compreso Comandante/Responsabile del Servizio P.O.) e, in tal caso, come poter legittimamente agire per far valere tale diritto.
Il quadro normativo
L’indennità di ordine pubblico si fonda su un quadro normativo consolidato. I principali riferimenti in materia sono i seguenti:
A) Legge 1° aprile 1981, n. 121 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza“, che nell’attribuire al Ministero dell’Interno la responsabilità della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, all’art. 15, comma 4, prevede che le autorità provinciali di pubblica sicurezza sollecitino, tra l’altro, la collaborazione delle amministrazioni locali;
B) D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 “Approvazione del Regolamento di servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza” che all’art. 37 regolamenta la procedura amministrativa dell’ordinanza di servizio in materia di ordine e sicurezza pubblica, presupposto essenziale per una regolare contabilizzazione della indennità di pubblica sicurezza;
C) Legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale” che ha sancito una prima forma di collaborazione istituzionale fra Stato ed Enti Locali, prevedendo che la Polizia Locali collabori con le Forzi di Polizia;
D) D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 “Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato” che riconosce l’indennità di ordine pubblico, in via ordinaria, al personale appartenente alle Forze di Polizia impiegato in sede in servizi operativi esterni espletati in condizioni di particolare disagio e rischio, rivolti alla tutela dell’ordine pubblico.
Le condizioni necessarie per la corresponsione delle indennità
Si sottolinea, inoltre, quanto segue:
– l’autorità competente a disporre il servizio che dà luogo alla corresponsione del compenso è il Questore ai sensi dell’art 14 della L. n. 121/1981;
– la disciplina dell’indennità di Ordine Pubblico prevista dall’art.10 del D.P.R. 18/06/2002, n. 164 e s.m.i non trova applicazione per il personale della polizia locale per eventuali servizi di controllo effettuati su iniziativa dell’amministrazione comunale ovvero di altri soggetti che non siano il Prefetto e il Questore;
– l’importo dovuto per l’indennità per il servizio svolto è pari a 13 euro con una durata minima di quattro ore.
Precisato quanto sopra, occorre ricordare che nell’ordinanza della questura avrebbe dovuto essere indicata anche la spettanza dell’indennità di cui all’art. 10, D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 che avrebbe dovuto essere posta a carico dello Stato nei limiti e nelle modalità previste dalle sopra richiamate disposizioni legislative.
Fermo la corresponsione di detta indennità qualora si fossero realizzate le condizioni previste dalla normativa, tale trattamento accessorio non potrà in ogni caso essere erogato ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa, così come previsto dalla nota del Ministero dell’Interno n. 555/2020 che esclude tale indennità accessoria possa essere erogata al personale titolare di posizione organizzativa/elevata qualificazione in ragione del principio di onnicomprensività del suo trattamento accessorio.
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