IL CASO
Un genitore ha chiesto informazioni rispetto alle indicazioni che ha ricevuto da una autoscuola, ovvero che il figlio neopatentato, potesse guidare un’auto di grossa cilindrata (vetture con una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t) prima dei tre anni dal momento del conseguimento della patente, purché ci fosse a fianco persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.
Preliminarmente occorre ricordare che oggi le limitazioni di potenza di cui all’articolo 117, comma 2-bis, codice della strada si applicano nel primo anno dal conseguimento della patente di categoria B in Italia; i tre anni di limitazione relativa alla potenza del veicolo per adesso riguardano solo coloro che conseguono la patente di categoria B in Italia dopo l’applicazione dei provvedimenti del prefetto correlati all’uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope indicati nell’articolo 117, comma 2-bis (il divieto di conseguire la patente o il divieto di guidare veicoli a motore di cui agli artt. 75 e 75-bis del d.P.R. 309/1990).
La limitazione di potenza per i primi tre anni per tutti i neopatentati è solo una previsione del c.d. “Disegno di legge Salvini”, di cui non è dato presagire le sorti e gli eventuali tempi di approvazione definitiva; peraltro, stante le attuali notizie ricavabili dal testo provvisorio, l’estensione della limitazione di potenza riguarderà solo le patenti rilasciate a partire dall’entrata in vigore della modifica dell’articolo 117, comma 2-bis.
Restano invece fissate per tre anni le limitazioni di velocità.
In sede di esercitazione è consentita la guida di veicoli di qualsiasi potenza assoluta o specifica, ferma restando la necessità dell’istruttore di guida con le caratteristiche dell’articolo 122, la cui assenza (salvo che per i veicoli che non consentono il trasporto del passeggero a fianco del conducente) è sanzionata in via speciale dallo stesso articolo.
Una volta conseguita la patente di categoria B la limitazione di potenza specifica e/o assoluta opererà nel primo anno dal conseguimento dell’abilitazione (ovvero tre per chi è stato prima raggiunto dai provvedimenti del prefetto di cui si è detto), ma non se a fianco del conducente vi è persona con le caratteristiche e le funzioni previste per l’istruttore dall’articolo 122 del codice della strada, ovvero se a bordo del veicolo si trova persona titolare dell’autorizzazione e del relativo contrassegno di parcheggio per disabili; quest’ultima deroga appare poco comprensibile (lo poteva essere in una fase transitoria qualora il conducente fosse stato lo stesso disabile) sotto il profilo della finalità della norma, ma in ogni caso questa è la situazione attuale.
Tuttavia, se il veicolo, come detto, consente il trasporto del passeggero a fianco del conducente, il titolare di autorizzazione ad esercitarsi avrà a fianco l’istruttore idoneo per requisiti affinché l’esercitazione sia ammessa, per cui se l’esercitazione è regolare si tratterà di una ipotesi analoga rispetto a quella del conducente neopatentato con a fianco la medesima persona in funzione di istruttore e potranno essere guidati veicoli senza limitazioni di potenza, così come in fase di esercitazione alla guida e questa volta a prescindere dalla presenza dell’istruttore (ad esempio le esercitazioni con motocicli) non trovano applicazione le limitazioni di velocità diverse da quelle imposte dall’articolo 142 o dalla segnaletica stradale, mentre, una volta conseguita la patente si applicheranno anche le limitazioni di velocità dell’articolo 117, situazione anche questa poco coerente.
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