CASI RISOLTI – Mancanza della patente al seguito e invito a fornire informazioni

Nel caso venga fermato un conducente che dichiara di non avere con sé la patente di guida, fermo restando che non lo si può invitare per l’esibizione di documenti, va comunque sanzionato per la circolazione senza documento?

11 Marzo 2022
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IL CASO

Nel caso venga fermato un conducente che dichiara di non avere con sé la patente di guida, fermo restando che non lo si può invitare per l’esibizione di documenti, va comunque sanzionato per la circolazione senza documento? Per poter acquisire i dati dei locatari dalle società di noleggio, sarebbe auspicabile procedere con un invito a fornire informazioni ai sensi dell’art 180?  

Assolutamente sì. La modifica dell’articolo 180, in vigore dal 10 novembre 2021, riguarda unicamente il comma 8, vale a dire l’ordine di esibizione dei documenti a un comando di polizia entro un termine fissato dall’accertatore e non anche l’obbligo di avere con sé i documenti previsti dal medesimo articolo. Per quanto concerne le locazioni, quelle di durata superiore a 30 giorni, se registrate ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis, non consentono di chiedere i dati del locatario perché già disponibili nell’anagrafe nazionale dei veicoli. Per quelle al di sotto di tale durata, ovvero non registrate, una simile richiesta è sempre possibile, ma è interesse della società comunicare detti dati e, di norma, almeno secondo mia esperienza, ciò avviene nella quasi totalità dei casi; pertanto sono del parere che sia opportuno inserire una avvertenza, più che una intimazione. Ove la locatrice nulla comunichi entro 60 giorni dalla notifica il verbale rimarrà in carico alla stessa, ovvero, se relativamente tardiva, sono del parere che comunque si possa procedere a rinotifica, con remissione in termini dalla data in cui la comunicazione è pervenuta la comunicazione. Infatti, a mente dell’articolo 386 del regolamento, in combinato disposto con l’articolo 201 del codice della strada, la comunicazione riapre i termini di notifica e deve essere proposta entro il termine di 60 giorni dalla notifica, mentre l’ufficio o comando procedente può rilevare “l’errore” fino alla formazione del ruolo. Si tenga anche conto che l’onere di comunicare i dati del conducente ai fini della decurtazione dei punti è a carico dell’obbligato in solido, cioè del locatario in questo caso, per cui sono del parere che per quanto possibile si debbano trattare anche le comunicazioni delle locazioni non registrate pervenute con qualche ritardo, piuttosto che fare aumentare il contenzioso e, quindi, l’impiego delle risorse già limitate degli organi di polizia. Ovviamente, se nulla perviene e si procedere con il ruolo, alcuna questione di merito potrà essere proposta dalla locatrice che non ha comunicato i dati del locatario non registrato.   TI CONSIGLIAMO  

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