CASI RISOLTI – Notifica del verbale all’obbligato in solido in assenza del pagamento del verbale contestato al trasgressore

Decorsi 50 giorni dalla data di notifica, si procede a notificare l’accertamento al proprietario?

14 Marzo 2023
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IL CASO

Verbale contestato al trasgressore e consegna di avviso PagoPA IUV. 

Decorsi 50 giorni dalla data di notifica, si procede a notificare l’accertamento al proprietario. In tal caso, i termini per il pagamento per il trasgressore si riaprirebbero, ovvero potrebbe pagare scontato perché i termini del verbale di accertamento seguirebbero quello del proprietario, oppure decorsi i 60 giorni dalla data di notifica al trasgressore, si può generare già il ruolo per il trasgressore? 

Però il proprietario avrebbe ulteriore tempo di pagare il verbale. 

Oppure, la procedura più corretta è che l’accertamento segua i termini dell’ultima notifica all’obbligato in solido (al proprietario in questo caso)? 

Il quesito affonda le radici in uno degli aspetti di maggiore equivocità del Titolo VI del codice della strada e si determina, allorché, a fronte di una violazione amministrativa, l’organo accertatore si ipotizza la presenza di più soggetti.

Oltre a dover risolvere la questione, non di poco conto, della corretta qualificazione della loro partecipazione al rapporto sanzionatorio come responsabili a titolo di concorso o come concorrenti solidali, il problema, sul piano pratico determina conseguenze ancora non definitivamente risolte (ed il vostro quesito lo dimostra), soprattutto laddove la pluralità di soggetti si realizza in conseguenza della contestazione della violazione a carico di un conducente diverso dall’intestatario nei pubblici registri.
Il problema nasce da una non corretta impostazione offerta dagli articoli 200 e 201 al rapporto sanzionatorio.

Con la legge 120/2010 si ebbe a modificare l’articolo 201, rendendo obbligatoria la notifica all’obbligato in solido, pur avendo nella immediatezza identificato l’effettivo trasgressore. E proprio per obliterare questa nuova procedura, il legislatore ebbe ad assegnare all’organo procedente un maggior termine (100 giorni) per la notificazione, giustificando tale diversità di termini (90 e 100) proprio con la necessità di dover (o poter) attendere l’esito della contestazione all’effettivo trasgressore e verificare un suo tempestivo adempimento dell’obbligazione nascente dall’illecito commesso.
Il problema però sussiste ancora. Non è, infatti, scritto nel codice quando notificare all’obbligato in solido, salvo rispettare i 100 giorni.
In questo schema sanzionatorio non esistono due sanzioni ma una sola ed il fatto che uno dei due obbligati potrebbe trovarsi costretto a pagare una somma superiore è solo una conseguenza personale della vicenda del verbale ed è irrilevante sulla vita dell’obbligazione solidale.
Se l’obbligato in solido paga si estingue l’intera sanzione, qualunque sia l’importo di una delle due.

Si abbia ancora presente che l’obbligazione solidale passiva è istituto di derivazione civilistica e determina solo un rafforzamento della posizione del creditore.

Quindi, in definitiva ed in sostanza, la prassi rappresentata nel quesito è corretta e corrette appaiono le conseguenze che ne derivano, frutto essenzialmente della unicità della violazione commessa.

Pertanto se l’obbligato in solido paga entro i 5 giorni dalla notificazione del verbale una sanzione collegata ad un verbale che per l’autore effettivo della violazione è aumentata in conseguenza dell’inutile decorso del termine di 5 o 60 giorni, l’effetto estintivo si produce anche nei confronti di tale secondo obbligato, senza che l’ufficio abbia o debba eccepire qualcosa.

Non si ravvisano irregolarità nella procedura esplicitata nel quesito e, pertanto, opererà una sorta di remissioni in termini accettata ormai per prassi.

 

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