L’art. 7 della L. 890/1982 stabilisce, oltre al destinatario, le persone abilitate al ritiro del plico, disponendo al comma 2 che “il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.”.
Il destinatario della notifica al quale è stato consegnato il piego postale viene invitato a sottoscrivere l’avviso di ricevimento e i documenti attestanti la consegna.
Con l’ordinanza n. 14861 del 05/09/2012, la Corte di Cassazione ha affermato che, tutte le volte in cui si deve accertare il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, l’unico documento attestante l’avvenuta consegna è l’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante e la cui mancanza non ammette equipollenti.
Diverse sono le cause che determinano il mancato recapito della raccomandata e diversi sono gli effetti giuridici che ne derivano.
Il modello dell’avviso di ricevimento 23L, utilizzato per la spedizione di atti giudiziari, riporta sul retro le causali del mancato recapito del plico a domicilio:
- per rifiuto del destinatario;
- per rifiuto della persona abilitata;
- per temporanea assenza del destinatario e delle eventuali persone abilitate;
- per irreperibilità del destinatario.
Quindi, l’ufficio che ha proceduto alla notifica riceverà indietro il plico consegnato all’ufficio postale, con l’indicazione sull’avviso di ricevimento di una delle motivazioni sopra indicate, nelle seguenti ipotesi di mancato recapito della raccomandata:
- quando le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna;
- in caso di temporanea assenza del destinatario e delle eventuali persone abilitate;
- quando viene attivata la procedura di notificazione per compiuta giacenza.
In caso di rifiuto, assenza o mancato ritiro della raccomandata, scatta la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.: il contenuto della raccomandata, cioè, si presume conosciuto salvo che il destinatario provi di essersi trovato nell’impossibilità di averne notizia.
Il destinatario, per superare la presunzione di conoscenza di cui sopra, deve provare di essere stato, senza colpa, nell’impossibilità di avere avuto notizia dell’atto (Cassazione 24/04/2003 n. 6527).
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