Il quesito è sintetico e non consente una risposta univoca.
Dipende, infatti, dalla data di conseguimento della patente e dal tipo di motoveicolo (dovendosi anche specificare se si tratta di motociclo o motoveicolo a 3 o 4 ruote); inoltre, se si tratta di triciclo a motore potrebbe avere rilievo anche l’età del titolare della patente e la data di conseguimento dell’abilitazione, mentre se si tratta di motociclo occorre verificare la data di conseguimento della patente di categoria B e le caratteristiche di potenza e cilindrata del veicolo.
Si tenga anche conto che i provvedimenti sanzionatori che riguardano le abilitazioni si estendono a tutte le patenti eventualmente possedute e a tutte la categorie che il titolare ha conseguito.
Quindi, supponendo dal tenore del quesito che il titolare di patente B non possa guidare nel caso specifico il veicolo per il quale invece è necessaria la patente di categoria A (non conseguita e non contenuta della categoria B) si sarebbe di fronte alla guida di un veicolo con patente che oltre ad essere di categoria non rispondente a quella richiesta, è anche stata sospesa.
Va altresì ricordato da un lato che le patenti di categoria B rilasciate in Italia dal 26 aprile 1988, in applicazione delle facoltà prevista già dalla direttiva 91/439/CEE e confermata dalla direttiva 2006/126/CE, consentono di guidare in Italia i motocicli leggeri, per la guida dei quali sarebbe necessaria la patente A1. Quindi è riconosciuto a livello nazionale il contenimento della categoria A1 nelle patenti di categoria B rilasciate dal 26 aprile 1988, mentre quelle rilasciate prima consentono la guida di qualsiasi motociclo.
Pertanto, ove si versi in tale situazione, se si tratta di un motociclo per la guida del quale è sufficiente la categoria A1, la patente di categoria B ne consentirebbe la guida e, di conseguenza, si applicherebbe solo l’articolo 218.
Se si trattasse di un motociclo più potente, per la guida del quale è richiesta la categoria A2 o A, a condizioni normali, cioè con patente non sospesa, il conducente incorrerebbe nelle sanzioni dell’articolo 116, comma 15-bis e non in quelle dell’articolo 116, commi 15 e 17, proprio perché la patente B comunque è equipollente in ambito nazionale alla patente A1. Quindi, se la patente è sospesa si ritiene che il conducente vada sanzionato sia ai sensi dell’articolo 116, comma 15-bis, perché tecnicamente non avrebbe potuto guidare quel veicolo, sia per la violazione dell’articolo 218, perché comunque ha utilizzato la patente, anche se di categoria diversa (e infatti incorre nelle più miti sanzioni dell’articolo 116, comma 15-bis).
Se, invece, la patente B fosse stata rilasciata prima del 26 aprile 1988, consentirebbe la guida di qualsiasi motociclo, almeno in Italia e, quindi, il conducente incorrerebbe nella sola sanzione dell’articolo 218 del codice della strada.
Per meglio comprendere tali conclusioni, si aggiunge che se il conducente con patente di categoria B avesse invece guidato un autocarro di MCPC superiore a 3,5 tonnellate, per la guida del quale è necessaria la patente C1 o C, si ritiene che incorrerebbe solo nella sanzione dell’articolo 116, per guida senza patente, non avendo rilievo il possesso della patente B che, quindi, non sarebbe stata utilizzata in questo caso e, dunque, non avrebbe violato il provvedimento di sospensione.
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