CASI RISOLTI – Prescrizione e fermo fiscale

La procedura di fermo fiscale di un veicolo

17 Maggio 2022
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IL CASO

Si richiede quando ritenere l’iscrizione di un fermo fiscale di un veicolo per una sanzione amministrativa soggetta a discarico per prescrizione (posta la legittimità regolarità degli atti precedentemente compiuti, a partire dalla notifica del verbale) in ragione del decorrere del tempo.

Solo per necessità di chiarezza si anticipa che nella riscossione coattiva mediante cartella e ingiunzione di pagamento (applicata nella forma rafforzata) è ammessa l’adozione della misura cautelare del fermo amministrativo del veicolo, prevista dall’articolo 86 del D.P.R. 602/1973 nella versione innovata dal d.lgs. 193/2001. La norma dispone che decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

La procedura di iscrizione è avviata dall’agente della riscossione (oggi agenzia delle entrate riscossione – se si agisce tramite ruolo – o altro soggetto legittimato alle attività di riscossione iscritto nell’albo – se si agisce con ingiunzione fiscale o con accertamento costitutivo) con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

Il nucleo della norma è contenuto nel comma 2, il quale individua la comunicazione preventiva quale atto tipico a superamento del vecchio preavviso di fermo, creazione di prassi mai codificata. Con la comunicazione, il legislatore crea un atto a efficacia differita, autonomamente impugnabile, recependo la soluzione giurisprudenziale contenuta nellordinanza a sezioni unite della cassazione civile n. 10672/2009. La comunicazione contiene l’avviso che, in mancanza del pagamento entro trenta giorni, viene iscritto il fermo senza ulteriore comunicazione. L’atto impugnabile è la comunicazione preventiva, secondo la regola del riparto di giurisdizione relativa alla natura dell’entrata (vedi stessa ordinanza).

Tralasciando l’apparato sanzionatorio ed i complicati rapporti con l’articolo 214 codice della strada – che qui non interessano – cerchiamo di capire quando e come si matura la prescrizione e quali sono, nel caso di specie, gli atti interruttivi cui dobbiamo fare attenzione. Atteso che per interpretazione dominante la riforma provocata dall’articolo 1, commi 582 e ss. della legge 169/2019 non si applica alla riscossione delle sanzioni del codice della strada, ed acclarato come dato certo che il diritto a riscuotere sanzioni derivanti da violazioni amministrative si prescrive nel termine di 5 anni ai sensi degli articoli 209 codice della strada e 28 della legge 689/81, ciò che deve esser correttamente valutato è l’intervallo di tempo intercorrente se tra la notifica del verbale di contestazione all’origine della (ipotetica) iscrizione a ruolo ed il primo atto interruttivo sia intercorso un termine superiore a cinque anni.

Il punto di partenza è semplice ed è, sempre, rappresentato dalla data di notificazione del verbale di accertamento (in realtà il dies a quo corretto sarebbe la data di commissione della violazione, ma la notificazione successiva del verbale interrompe il decorso della prescrizione ed è da questa data che si deve partire, fatta eccezione per verbali direttamente contestati in coincidenza con il momento della commissione della violazione), mentre un po’ più difficile è verificare il dies ad quem dell’intervallo prescrittivo. In mancanza di atti irrogativi della sanzione interruttivi della prescrizione intermedi (sono tali, a seconda dei casi, l’ordinanza ingiunzione prefettizia in caso di ricorso al prefetto, o la stessa notifica della sentenza del giudice di pace in caso di ricorso giurisdizionale, ovvero ancora la notifica di un provvedimento con cui, per esempio, sia stata disposta la rateazione della sanzione ex 202-bis codice della strada), si deve guardare al primo atto di avvio del procedimento esecutivo che è rappresentato sicuramente o dalla notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale. La notifica di tale atto interrompe la prescrizione e da quel momento riparte un nuovo periodo per intero.
Ecco, nel caso di specie, prima della notificazione del preavviso di fermo – anch’esso interruttivo della prescrizione – deve essere certamente avvenuta la notificazione della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale.
Con i dati indicati nel quesito non è dato precisare con certezza se sia stata o meno tempestivamente interrotta la prescrizione.

Occorre controllare se tra notifica del verbale e della cartella di pagamento (o ingiunzione fiscale) sia intercorso un termine inferiore a cinque anni e, successivamente, effettuare tale verifica di nuovo tra la notifica della cartella (o dell’ingiunzione fiscale) e la notifica del preavviso di fermo.
Resta inteso che deve trattasi di atti formalmente notificati al destinatario, non avendo rilievo atti meramente comunicati o trasmessi per cui non si abbia prova certa della ricezione.

 

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