Premesso che i vari decreti che si sono susseguiti a partire dal 2020 causa pandemia (COVID 19), hanno sospeso i termini di notifica dei verbali, fra l’altro, anche al Codice della strada (prorogando pare anche fino a due anni). L’ufficio, in alternativa al ruolo, rispetto ai verbali non pagati, ha scelto di inviare l’ordinanza ingiunzione, a firma del dirigente. Tanto premesso, stante i 5 anni di conclusione del procedimento, si possono inviare le ordinanze ingiunzioni dei verbali notificati nel 2015 e 2016 e non pagati?
In primo luogo occorre tenere distinta la sospensione dei procedimenti esecutivi, sicuramente presente nella legislazione COVID, dalla sospensione (eventuale) del termine di prescrizione che è cosa diversa.
Occorre poi ulteriormente distinguere tra sospensione dei termini sottoposti a decadenza (per es.: termini di notificazione) su cui la legislazione COVID 19 ed in particolare il d.lgs. 18/2020 hanno proposto plurimi differimenti che però in questa sede non interessano, ai fini della risposta al quesito, e interruzione o sospensione dei termini di prescrizione, in relazione ai quali l’articolo 103 del d.lgs. 18/2020 offre prognosi molto meno favorevoli rispetto a quanto invece rappresentato nel quesito.
Altra precisazione attiene, verosimilmente, ad un errore di terminologia nel quesito. L’ordinanza ingiunzione non né affatto una alternativa al ruolo, bensì l’atto con cui, secondo il meccanismo procedurale della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’amministrazione (anzi più correttamente l’autorità competente a ricevere il rapporto) irroga la sanzione amministrativa. Tale atto poi, ugualmente a ciò che accade alle latitudini proprie del codice della strada, al verbale di accertamento non impugnato, acquista poi efficacia di titolo esecutivo ed è riscosso o tramite ruolo, con affidamento all’ente pubblico agenzia delle entrate – riscossione, ovvero tramite ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910. Tale atto, inoltre, è stato sostituito – ma non per la fase di riscossione relativa a sanzioni amministrative – dal cosiddetto atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, commi 582-594, della legge 160/2019, atto con cui si arriva alla fase espropriativa senza necessità di passare attraverso l’emissione della cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. Verosimilmente nel quesito si è confusa l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 689/81 con l’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
Infine, un’ultima precisazione attiene alla efficacia – vedremo molto limitata – delle deroghe. Quand’anche si ritenesse che la legislazione COVID abbia apportato qualche modifica alla durata dei termini di prescrizione dei nostri procedimenti, si sarebbe trattato sempre e comunque solo di sospensione e non di interruzione, con tutte le ben comprensibili conseguenze pratico operative.
Operati tali chiarimenti, entriamo nel cuore del quesito.
Come anticipato, occorre tenere distinti i termini di decadenza – che qui non interessano – dai termini di prescrizione che invece rappresentano l’aspetto principale in nostra osservazione.
A queste finalità l’articolo 103 del d.lgs. 18/2020 dispone che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (Il termine è stato poi ulteriormente prorogato fino a 30 novembre 2020 prima dall’art. 37, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e, successivamente, dall’art. 41, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77).
Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. Il periodo di sospensione trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
Sempre in relazione ai termini di prescrizione il successivo comma 6-bis limita l’efficacia della sospensione della prescrizione precisando che il termine di prescrizione di cui all’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è sospeso solo in relazione ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale.
Alla luce di tali premesse si può quindi concludere precisando che:
- pur contenendo il comma 1 della norma citata una generica previsione di sospensione di termini perentori applicati a procedimenti attivati anche d’ufficio e potendo in tale espressione far ricomprendere i termini di prescrizione relativi ai procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, l’ulteriore precisazione secondo cui la sospensione del termine di prescrizione riguarderebbe i soli provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, oblitera una approdo negativo circa la sospensione del termine di prescrizione dei procedimenti sanzionatori recanti sanzioni amministrative pecuniarie;
- peraltro, anche laddove si dovesse privilegiare una tesi estensiva, si tratterebbe di mera sospensione e non certo di interruzione.
Venendo al quesito, la previsione di titoli esecutivi risalenti al 2015 e 2016 non preclude certamente a prognosi favorevoli e, ove non siano intervenuti altri atti interruttivi, si ritiene che il correlato diritto di credito sia ampiamente prescritto anche applicando ad essi i termini di sospensione previsti dalla legislazione vigente.
In altri termini se si tratta di verbali notificati nel 2015 e 2016, l’ingiunzione fiscale doveva essere notificata entro il corrispondente mese e anno del 2020 e 2021, con ampia possibilità, adesso, di maturazione del termine di prescrizione.
Il consiglio è quindi, quello di verificare con attenzione se siano o meno intervenuti altri e diversi atti interruttivi della prescrizione.
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