Casi Risolti: richiesta di effettuare il prelievo del sangue in luogo della prova con etilometro

Rifiuto o opposizione agli accertamenti?

24 Maggio 2024
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 In un sinistro stradale, a seguito di accertamento con pre-test al conducente, il quale risulta in area gialla, lo stesso conducente non si oppone agli accertamenti urgenti; tuttavia, sentito il suo avvocato, chiede di essere sottoposto a prelievo ematico e non ad un test con l’apparecchiatura in dotazione. Si può configurare il rifiuto?

Nel quesito si parla di un incidente (che già di per sé legittimerebbe la richiesta di accertamento tramite l’etilometro, anche a prescindere dall’eventuale disponibilità del precursore) e della presenza di una ambulanza, ma non si chiarisce se la persona aveva riportato lesioni per le quali veniva poi disposto l’accompagnamento in ospedale, caso in cui non avrebbe potuto essere ritardato il trasporto, per effettuare a prova con etilometro e pertanto l’accertamento avrebbe dovuto essere effettuato in ospedale.

Se invece il conducente non ha riportato lesioni o comunque rifiuta il trasporto in ospedale, la prova deve essere eseguita con etilometro e non con il prelievo ematico ospedaliero o sul posto, in quanto non è nella disponibilità del conducente la decisione riguardo a quale tipologia di accertamento effettuare, né la polizia giudiziaria è legittimata a chiedere il prelievo del sangue, nemmeno con il consenso del conducente.

Quindi, dal quesito appare che la persona si è rifiutata di effettuare la prova richiesta dalla legge, che ha natura di accertamento urgente, mentre il trasporto, anche volontario, all’ospedale comporterebbe un ritardo nell’esecuzione e l’impossibilità, nella maggior parte dei casi, di gestire la procedura, atteso che nel pronto soccorso dell’ospedale non è certo che vi sia l’immediata disponibilità ad effettuare il prelievo e potrebbero poi esservi dei problemi nella gestione della catena di custodia. 

La Cassazione, direi in maniera scontata, ha ritenuto che il rifiuto del prelievo illegittimamente richiesto, non ricorrendo le ipotesi di sinistro stradale con trasporto della persona ferita in ospedale, non determina il reato di cui all’articolo 186 comma 7, proprio perché tale pratica non è prevista dalla legge al di fuori del caso di trasporto all’ospedale per le cure mediche a seguito del sinistro e il rifiuto determina la responsabilità penale del conducente solo nella misura in cui la prova sia tra quelle indicate dallo stesso articolo 186, quanto a finalità e modalità di esecuzione (sez. IV penale, 10146/2021).

Inoltre, accedendo alla tesi contraria, per cui il conducente che si è rifiutato di effettuare la prova con l’etilometro può essere trasportato all’ospedale per il fatto che lo ha richiesto, non si terrebbe conto che in primo luogo è la polizia giudiziaria che chiede l’accertamento urgente secondo le modalità previste dalla legge e non la persona indiziata che decide quale tipo di verifica effettuare; in secondo luogo, il rifiuto è reato istantaneo, che si consuma nel momento stesso in cui viene opposto a una legittima richiesta della polizia giudiziaria, tanto è che non viene ammesso nemmeno il ravvedimento operoso. 

Sul punto si annoverano molte sentenze, come, ad esempio, la n. 20825/2019, con la quale la IV sezione penale della Cassazione ha ribadito, con rinvio a precedenti pronunce, che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell’agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi (sez. IV, 8.1.2013 n.5909, cit.). 

La Cassazione, Sez. IV, Sentenza n.3202 del 27/01/2020 ha altresì confermato la condanna per rifiuto a danni di una conducente che per ben 12 volte si accingeva a soffiare nell’apparecchio ma, non appena si accendevano circa metà delle luci, smetteva di soffiare e il macchinario dava esito negativo e ha ritenuto del tutto adeguata anche la motivazione in base alla quale la Corte di merito ha giudicato “irrilevante, in quanto sostanzialmente dilatorio e strumentale, l’atteggiamento dell’imputata allorquando di fronte al fallimento del test chiese di essere trasportata in ospedale e di essere colà sottoposta a prelievo ematico”.

Quindi, se fosse attuabile quanto astrattamente proposto, si dovrebbe comunque procedere per il rifiuto del conducente di sottoporsi alla prova con l’etilometro, in quanto legittimamente richiesta dalla polizia giudiziaria, mentre mai si potrebbe procedere in caso di rifiuto del prelievo ospedaliero al di fuori dei casi tassativamente previsti dal codice della strada, anche nel caso in cui precedentemente il conducente abbia egli stesso richiesto tale prova alternativa.

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