CASI RISOLTI – Scadenza del contrassegno dei disabili

Si chiede se sul tagliando disabili la data di scadenza debba coincidere con la data del compleanno del titolare oppure con la data riportata sul certificato medico.

16 Dicembre 2022
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IL CASO

Si chiede se sul tagliando disabili la data di scadenza debba coincidere con la data del compleanno del titolare oppure con la data riportata sul certificato medico. E se ciò valga sia per il disabile permanente che per quello temporaneo.

L’articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, ha disposto che i documenti di identità e di riconoscimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati o rinnovati dopo l’entrata in vigore del decreto, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
La questione era venuta alla ribalta in relazione alla patente di guida, per la quale, rientrando nella definizione di documento di riconoscimento, si erano posti i primi dubbi circa l’applicabilità della nuova disciplina, stante la primaria natura di documento attestante un’abilitazione soggetta a valutazione periodica per la certificazione della sussistenza dei requisiti psicofisici del titolare.
Sull’argomento proposto nel quesito, è invece stata diramata la nota DFP 0011058 del 5 marzo 2013, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica presso il Consiglio dei Ministri ha risposto in relazione alla applicabilità del principio di semplificazione in esame anche al contrassegno di parcheggio per disabili, in quanto certamente assimilabile al documento di riconoscimento le cui peculiarità sono indicate dallo stesso articolo 1, comma 1, lettera c) del D.P.R. 445/2000.
Il Dipartimento ha concluso, con la citata nota, confermando l’applicabilità del principio di semplificazione anche al contrassegno di parcheggio per disabili, ma solo per quelli così detti “permanenti”, cioè quelli che sono rilasciati a coloro che hanno esibito la documentazione richiesta dall’articolo 381 del regolamento del codice della strada, attestante una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita per patologie presumibilmente irreversibili; non trova applicazione, invece, per le autorizzazioni temporanee, dove deve essere indicata la durata presumibile in relazione alla natura dell’invalidità reversibile.
È pur vero che nel parere si fa largo uso di formule dubitative, secondo le quali “sembrano condivisibili le motivazioni che ….” e “sembrano applicabili …” le regole stabilite dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazione dalla legge 4 aprile 2012, anche ai contrassegni di parcheggio per disabili, per cui la risposta non pare risolutiva in termini assoluti.
Tuttavia, dal punto di vista sostanziale, pare giusto che il rinnovo delle autorizzazioni per disabili con patologie permanenti goda della massima semplificazione, tanto da auspicare che, almeno per quelle patologie sicuramente irreversibili o addirittura ingravescenti, si giunga al rilascio di un’autorizzazione realmente permanente, soggetta unicamente a verifiche da parte della pubblica amministrazione circa l’esistenza in vita del titolare.

Peraltro, l’aumento della durata di validità di tale autorizzazione, seppure come conseguenza indiretta dell’applicazione delle regole di semplificazione previste per i documenti di riconoscimento, non determina alcuna conseguenza sulla sicurezza della circolazione ed ha quindi un relativo impatto.
Pertanto, si ritiene non vi sia alcun effetto negativo nel seguire le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica presso il Consiglio dei Ministri.

 

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