CASI RISOLTI – Seconda violazione per guida senza patente: conseguenze

Alla seconda violazione si ha ugualmente reiterazione nella guida senza patente e pertanto occorre procedere con l’informativa all’A.G. e al sequestro del veicolo?

22 Marzo 2022
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IL CASO

In riferimento all’art. 116, commi 15 e 17, codice della strada, nel caso la prima violazione sia stata regolarmente oblata, alla seconda violazione si ha ugualmente reiterazione nella guida senza patente e pertanto occorre procedere con l’informativa all’A.G. e al sequestro del veicolo?

La recidiva prevista dall’articolo 116, comma 15, ai sensi dell’articolo 5, del d.lgs. 8/2016, si intende come reiterazione dell’illecito depenalizzato. Come tale è regolata dall’articolo 8-bis della legge 689/81, per cui il pagamento in misura ridotta estingue il precedente necessario per l’applicazione delle conseguenze della reiterazione; pertanto, la violazione successiva resterà di natura amministrativa, dove il precedente nel biennio sia stato oggetto di pagamento estintivo. Tuttavia, per quanto riguarda la sanzione accessoria di cui all’articolo 116, comma 17, il Ministero dell’interno ha confermato che il pagamento in misura ridotta non costituisce impedimento per l’applicazione della confisca amministrativa del veicolo. Pertanto, ove la sanzione per la prima violazione amministrativa sia stata estinta con il pagamento in misura ridotta, in caso di seconda violazione amministrativa si procederà ancora per l’illecito amministrativo depenalizzato, con applicazione della confisca (se applicabile) e comunque senza che per tale seconda violazione sia ammesso il pagamento in misura ridotta, in quanto prevista la confisca (e ciò anche nel caso in cui questa non sia applicabile in concreto). Si riporta quanto sostenuto dal Ministero dell’interno con circolare prot. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016: << a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto come amministrativo o penale, la ripetizione dell’illecito di guida senza patente dopo la depenalizzazione determina, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa e ciò anche quando la ripetizione del comportamento non può essere valutata come reiterazione ai sensi dell’art. 8-bis della legge n. 689/81 (ad esempio perché è avvenuto il pagamento in misura ridotta del primo illecito commesso). Infatti, la recidiva menzionata nel citato art. 116, comma 17, c.d.s. non può essere qualificata come reiterazione ai sensi dell’art. 8-bis della legge n. 689/81, ma deve essere intesa nel senso più generale indicato dal codice della strada di mera ripetizione nel tempo del comportamento illecito. Sul punto lo scrivente ritiene di dissentire, sia perché non si vede un limite all’applicazione dell’articolo 5 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, anche all’articolo 116, comma 17, sia perché ne risulterebbe un quadro complessivo ancora più scoordinato rispetto a quello già complesso determinato dagli effetti della depenalizzazione dell’articolo 116, comma 15, senza contare che si tratterebbe di applicare l’analogia in malam partem, disponendo la confisca amministrativa del veicolo, in luogo del fermo amministrativo.>>  

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